
- 14/04/2020
Detrazione fiscale al 90% per rifacimento facciate condominiali
Una breve guida in merito alla possibiltà di detrarre il 90% per i lavori di manutenzione delle facciate condominiali.
La Manovra del 2020 ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2020, la possibilità di fruire di una detrazione fiscale pari al 90% delle spese sostenute per tutti i condomini che eseguano interventi volti alla manutenzione e al miglioramento delle facciate esterne di edifici condominiali.
Vediamo nel dettaglio chi può richiedere lo sgravio e per quali tipologia di interventi e strutture si applica.
SOGGETTI
Hanno diritto ad ottenere la detrazione prevista per il bonus facciate:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufruttuario, titolare del diritto di uso o di abitazione);
- l'inquilino / comodatario
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, con esclusivo riferimento agli immobili che non rientrano tra quelli strumentali.
INTERVENTI OGGETTO DI DETRAZIONE
La nuova agevolazione riguardagli interventi di pulitura e tinteggiatura delle facciate esterne degli edifici esistenti, limitatamente alle strutture opache, ai balconi e agli ornamenti e fregi, ubicati nelle zone A e B ai sensi del D.M., 2 aprile 1968, n. 1444.
I lavori sulla facciata, che influiscono sulla conduzione termica dell'edificio o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente, per poter fruire del beneficio fiscale, devono essere conformi alle indicazioni fornite dal decreto dello Sviluppo economico 2015 in ordine alla modalità di applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche unitamente ai requisiti minimi degli edifici edalla Tabella 2 dell'Allegato B al D.M. 11 marzo 2008 in merito di valori di trasmittanza termica.
Il controllo in ordine al rispetto dei precisi requisiti previsti dai citati decreti compete all'ENEA, secondo specifiche procedure previste in materia di efficienza energetica (art. 14, commi 3 bis e 3 ter, D.L. n. 63/2013).
Gli interventi che invece risulterebbero preclusi dalla possibilità di detrazione sono da intendersi quelli per i lavori di manutenzione e sostituzione degli infissi, degli impianti di scarico delle acque piovane nonché gli interventi di manutenzione di impianti di illuminazione o di altri cavi presenti come quelli di telefonia o televisivi, oltre alle spese di progettazione o altre prestazioni professionali connesse alle opere eseguite.
CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA AI FINI DELLA DETRAZIONE E RELATIVI ADEMPIMENTI
La Manovra 2020 ha determinato che la detrazione pari al 90% dei costi per il restauro o ripristino delle facciate debba essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo di imposta nel quale la spesa è sostenuta, ben potendo dunque il contribuente condomino detrarre dall'imposta lorda (IRPEF o IRES) la singola quota del costo sostenuto nella dichiarazione dei redditi o nel Modello 730, senza prevedere alcun limite massimo di spesa.
Al fine di beneficiare della detrazione dall’imposta lorda, il versamento delle spese sostenute per le opere di ristrutturazione della facciata deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario, contenente la causa del versamento, il codice fiscale della detrazione e la Partita Iva e/o codice fiscale del beneficiario del bonifico.