- 03/03/2019
Amministratore del condominio: guida alla revoca e al rinnovo del mandato
Una guida in relazione ai poteri in capo all'assemblea condominiale ed al singolo condomino per la revoca dell'Amministratore del condominio per giusta causa o in assenza di specifiche responsabilità dello stesso; brevi cenni sul rinnovo del mandato.
L’art. 1129 c.c. stabilisce che “La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità”.
REVOCA SENZA GIUSTA CAUSA
Ed infatti, quando viene meno il rapporto fiduciario che intercorre tra l’amministratore e i condomini, l’assemblea, in qualsiasi momento, può procedere alla sua revoca, anche in assenza di una motivazione precisa, a patto che vi sia un quorum pari alla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi in prima convocazione, o un terzo del valore dell’edificio in seconda convocazione.
In assenza di una giusta causa l’amministratore ai sensi dell’art.1725 c.c., potrà svolgere il proprio incarico e successivamente agire al fine di ottenere un risarcimento comprovando l’ingiusta revoca (secondo quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 20957/2004).
REVOCA CON GIUSTA CAUSA
Differentemente, con le stesse maggioranze l’assemblea ha pieno potere di revocare l’amministratore in presenza di un giusta causa, le cui condizioni vendono specificamente richiamate dall’articolo 1129, comma 11, del codice civile:
- l’amministratore non ha provveduto ad informare il condominio circa le citazioni o i provvedimenti dell’autorità amministrativa notificatigli e che riguardino questioni che esorbitano dalle sue attribuzioni (art. 1131 c.c.);
- l’amministratore non ha reso il conto della sua gestione;
- l’amministratore ha commesso gravi irregolarità.
Tale ultimo aspetto consiste in tutti quei comportamenti, caratterizzati dalla gravità, che fanno sospettare una gestione anomala, tra cui si possono ricondurre:
1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale ovvero il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o per altre fattispecie previste dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente bancario o postale intestato al condominio;
4) la gestione contabile atta a creare confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
5) in ipotesi di azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio;
6) l’inottemperanza agli obblighi di tenuta dei registri condominiali di anagrafe, contabilità e verbali di assemblee di cui all’art. 1130, n. 6), 7) e 9)
7) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma dell’articolo 1129 (informazioni scritte da fornire in caso di accettazione della nomina).
REVOCA GIUDIZIALE
Il potere di revoca, spetta anche al singolo condomino, qualora l’assemblea non deliberi positivamente, avendo l’interessato facoltà di rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere la cessazione dell’incarico nei confronti dell’amministratore ritenuto responsabile delle condotte sopra citate.
Contro il provvedimento del Tribunale, il quale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, può proporsi reclamo alla Corte di Appello, nel termine di dieci giorni dalla sua notificazione o dalla sua comunicazione (art. 64, disp. att. c.c.); una volta revocato l’amministratore non potrà essere nuovamente nominato dall’assemblea.
Si precisa, infine, che non è possibile presentare ricorso al giudice per chiedere la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio se prima non viene esperito il tentativo di mediazione obbligatoria (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 30 novembre 2017 – 18 gennaio 2018, n. 1237).
RINNOVO E PROROGATIO
Si precisa in ogni caso che il mandato dell’amministratore dura un anno e si rinnova automaticamente per l’anno successivo; solo al termine del biennio l’amministratore convocherà l’assemblea per approvare o meno il rinnovo del mandato; resta comunque la c.d. “prorogatio imperii”, ossia una proroga provvisoria e urgente dell’incarico al precedente amministratore in attesa della sua materiale sostituzione o riconferma, durante il quale l’amministratore resterà tenuto ai soli atti urgenti senza diritto a compensi ulteriori.