Le violazioni delle restrizioni imposte contro la diffusione del Coronavirus configurano reati e non multe
  • 20/03/2020

Le violazioni delle restrizioni imposte contro la diffusione del Coronavirus configurano reati e non multe

La violazione delle restrizioni imposte per limitare la diffusione del Coronavirus costituiscono fattispecie di reato e non semplici multe che meritano di essere esanimate anche al fine di incentivare l'appello di restare a casa.

VADEMECUM SUI REATI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

a cura dell’Avv. Paolo Rosati - Penalista

 

Le recenti disposizioni governative, adottate per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, impongono tra l’altro la permanenza all’interno della propria abitazione salvo le seguenti eccezioni, da attestare su apposito modello di autocertificazione predisposto dal Ministero dell’Interno:

- comprovate esigenze lavorative.

- situazioni di necessità.

- spostamenti per motivi di salute.

- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

La violazione della suddetta misura, prevista nei due D.P.C.M. dell’8 e 9 marzo 2020, integra il reato di cui all’articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità).

 

Trattandosi di un illecito penale, non di una violazione amministrativa, le forze dell’ordine preposte al controllo procedono non ad elevare una “multa” ma alla denuncia (a piede libero) del trasgressore, a seguito della quale si instaura un procedimento penale a carico dello stesso che assume fin da subito la veste di indagato.

 

Al termine del processo, in caso di condanna, la sanzione irrogata dal Giudice non sarà quindi una “semplice multa”, ma una pena detentiva o pecuniaria: arresto fino a 3 mesi o, in alternativa, ammenda fino ad Euro 206.

 

Anche qualora venisse comminata l’ammenda, trattandosi di sanzione penale conseguente all’accertamento del reato, ciò costituirà un “precedente penale” che verrà iscritto nel certificato del casellario giudiziale (c.d. fedina penale).

 

Potrebbe anche accadere che il trasgressore, a distanza di tempo dal controllo, si veda notificare dal Tribunale un “Decreto penale di condanna” alla pena pecuniaria (ammenda) per un importo inferiore ad Euro 206,00.

 

Se tale somma venisse pagata, la pena sarebbe eseguita ed il provvedimento verrebbe iscritto nel certificato penale creando, anche in questo caso, un precedente.

 

Tuttavia l’interessato ha la possibilità, entro il termine di 15 giorni, di proporre opposizione al decreto penale di condanna; trascorso questo termine senza aver proposto l’opposizione, il Decreto diverrà esecutivo (definitivo) con conseguente iscrizione nel casellario giudiziale e sarà richiesto il pagamento da parte dello Stato della somma ivi indicata.

            

Nondimeno il contravventore, prima della celebrazione del processo oppure in sede di opposizione al decreto di condanna o persino in una fase precedente, ove ne ricorrano i presupposti avrà la possibilità (tra le tante) di presentare domanda di oblazione che consente, laddove ammessa dal Giudice, di estinguere il reato.

 

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Nel caso in cui sul modello di autocertificazione, precompilato dall’utente oppure fornito dagli organi di polizia al momento del controllo, si attesti una circostanza che poi risulti essere non veritiera, ciò integra un’ulteriore ipotesi di reato (che si aggiunge a quella dell’art. 650 cod. pen.) prevista dall’articolo 483 del codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).

 

Le ipotesi possono andare dalla falsa attestazione di trovarsi in una delle condizioni consentite, alla falsa dichiarazione di non essere risultato positivo al virus COVID-19 oppure di non essere sottoposto alla misura della quarantena.

 

Tali condotte sono sanzionate con la pena fino a 2 anni di reclusione e non è quindi possibile per l’imputato estinguere il reato con l’oblazione, trattandosi di un delitto.

 

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Ben diversa (e ben più grave) è la situazione di chi, sapendo di avere i sintomi tipici del Coronavirus o addirittura di essere risultato positivo al test, violando le prescrizioni dell’Autorità contagi seppur involontariamente altre persone.

 

Il reato configurabile in questi casi è contemplato nell’articolo 452 del codice penale (colposa diffusione di epidemia) che prevede una pena da 1 fino a 5 anni di reclusione che si estendono fino a 12 qualora ne derivi la morte di più persone.

 

Si rappresenta che tutte le ipotesi sopra descritte consistono in fattispecie di reato, con la conseguenza che si rende obbligatoria l’assistenza tecnica di un Avvocato.

 

In ogni caso, lo Studio Legale raccomanda a tutti gli utenti di osservare scrupolosamente le disposizioni normative emanate e che saranno adottate, a prescindere dalle conseguenze giudiziarie dei singoli comportamenti, PER IL BENE E LA SALUTE DI TUTTI NOI. #iorestoacasa

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