• 23/03/2020

Locazione: canoni non versati ed esenzione dal pagamento delle tasse

Salve, il mio conduttore non mi versa i canoni di locazione, come posso fare per non pagarci le tasse sopra?

Con il decreto crescita sono state introdotte alcune novità in merito ai canoni di locazione non incassati al fine di fornire una maggiore chiarezza su un tema su cui si è dibattuto a lungo e sul quale si è espressa più volte la Corte di Cassazione.

 

Nello specifico l’articolo 3-quinquies del dl n. 34/2019, il cosiddetto decreto crescita, ha previsto dal 1° gennaio 2020 un’importante novità in merito alla tassazione dei canoni di locazione non percepiti stabilendo che per i contratti di locazione abitativa (quindi non commerciale) stipulati a partire dal 2020, per non pagare le tasse sui canoni non percepiti sarà sufficiente attestare la mancata percezione mediante l’intimazione di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento, non dovendosi più pertanto attendere la convalida di sfratto.

 

Sul punto si era espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31426 del 2 dicembre 2019 stabilendo che i canoni di locazione concorrono alla formazione del reddito imponibile indipendentemente dalla loro effettiva percezione.

 

Nel caso di cui all’ordinanza, Gli Ermellini hanno dovuto affrontare due questioni in particolare: la natura simulata del contratto di locazione e la sua opponibilità all’amministrazione finanziaria; la concorrenza dei canoni pattuiti a costituire fonte per imposizione fiscale fondiaria.

 

Per quanto attiene la prima questione, i giudici di legittimità hanno sottolineato che “il negozio che si assume simulato, nel caso di specie un contratto di locazione, è opponibile all’Erario, in quanto terzo rispetto alla simulazione (Cassazione, n. 1568/2014), con conseguente applicabilità dell’articolo 26 Tuir (Cassazione, n. 31426/2019)”.

 

Per quanto riguarda invece la seconda questione, i Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato che “nella fattispecie esaminata, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio ex articolo 26 citato, secondo il quale i redditi fondiari ‘concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale…’”.

 

La novità introdotta con il decreto crescita consentirà dunque una minore rigorosità circa l’onere probatorio spettante al locatore (che abbia stipulato una locazione ad uso abitativo a far data dal 01 gennaio 2020) di dimostrare la mancata entrata del canone di locazione, consentendogli peraltro una più pronta giustificazione di fronte all’Erario non essendo più costretto ad attendere la convalida dello sfratto.

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