
- 12/10/2020
Una guida al Testamento Biologico (DAT)
Il testamento Biologico: dal 2018 è possibile indicare la volontà di ricevere o meno trattamenti sanitari per il futuro, qualora non si avesse più la necessaria condizione di capacità. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono le Disposizione anticipate di trattamento (DAT)
Testamento biologico (D.A.T.)
Le disposizioni anticipate di trattamento sono in vigore dal 31 gennaio 2018 la legge sul testamento biologico (legge 2 dicembre 2017, n. 219 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018); si tratta nello specifico di indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità.
Vediamo nel dettaglio in cosa consistono.
Chi può fare le DAT e che cosa sono?
Qualunque persona che sia maggiorenne e capace di intendere e di volere può dare delle indicazioni, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprimendo, in merito alla accettazione o rifiuto di determinati:
- accertamenti diagnostici
- scelte terapeutiche (in generale)
- singoli trattamenti sanitari (in particolare).
Come si manifestano le DAT?
- Atto pubblico notarile
- Scrittura privata autenticata dal notaio
- Scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente.
L’atto è esente da qualsiasi tipo di imposta (di registro, di bollo), tassa o diritto.
Qualora il paziente non fosse in grado di scriverle personalmente, viene prevista la possibilità di stipulare l’atto in presenza di due testimoni, o in alternativa, manifestare le DAT anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo che consenta di comunicare.
Occorre una preventiva consultazione con un medico?
Sì. La legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.
Le DAT possono essere revocate o modificate?
Sì, in qualunque momento
- utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate
- o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità, non consentano di rispettare la stessa forma simmetrica, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.
Si può nominare un terzo che si interfacci con i medici?
Sì è possibile nominare un fiduciario, con indicazione anche al Ministero della Salute, che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo di disattenderle, di concerto con il medico, solo nel caso in cui:
- appaiano palesemente incongrue
- non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
- siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT.
Il fiduciario può essere in ogni momento revocato o sostituito
Cosa succede in caso di contrasto tra il fiduciario e il medico?
L’art 3, comma 5, della legge prescrive che in tal caso la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all’art. 406 c.c. o del medico o del direttore della struttura sanitaria.
Se viene revocato il fiduciario senza sostituzione o questi rinunzia le DAT perdono efficacia?
No. Le DAT conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria. In mancanza del fiduciario, in caso di necessità di un alter ego, sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.