La natura dell'assegno di divorzio
  • 14/03/2022

La natura dell'assegno di divorzio

Un focus sulla natura e la finalità dell'assegno di divorzio alla luce della sentenza a Sezioni Unite della Cassazione 32198/2021

L’assegno divorzile ha almeno una doppia natura, essendovi una componente assistenziale e una componente compensativo-perequativa.

 

Cosa succede in ipotesi di nuova convivenza ? 

La Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 ha stabilito che non vi sia una caducazione automatica dell’intero assegno divorzile ma della componente assistenziale.

 

Secondo la Corte infatti “l'instaurazione di una nuova convivenza stabile…..comporta la formazione di un nuovo progetto di vita con il nuovo compagno o la nuova compagna, dai quali si ha diritto a pretendere, finché permanga la convivenza, un impegno dal quale possono derivare contribuzioni economiche .”

 

Per contro, però può permanere il diritto all’assegno divorzile in relazione alla sua componente compensativo-perequativa laddove essa “non abbia già trovato la sua soddisfazione dentro il matrimonio, con la stessa scelta del regime patrimoniale, o con gli accordi intervenuti spontaneamente tra i coniugi o mediati dai loro avvocati al momento del divorzio, “ pertanto “ se il coniuge più debole ha sacrificato la propria esistenza professionale a favore delle esigenze familiari, è ingiusto che egli perda qualsiasi diritto ad una compensazione dei sacrifici fatti solo perché, al momento del divorzio o prima di esso, si è ricostruito una vita affettiva.” 

 

L'adeguato riconoscimento degli apporti di ciascuno dei coniugi alla vita familiare è l'indispensabile condizione per affrontare in maniera autonoma e dignitosa, al di fuori da ogni assistenzialismo, percorsi di vita definitivamente separati.

 

Da ciò consegue che “in caso di nuova convivenza il coniuge beneficiario non perde automaticamente il diritto all'assegno, ma esso potrà essere rimodulato, in sede di revisione, o quantificato, in sede di giudizio per il suo riconoscimento, in funzione della sola componente compensativa, purchè al presupposto indefettibile della mancanza di mezzi adeguati, si sommi, nel caso concreto, il comprovato emergere di un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dell'altro coniuge

 

In ogni caso è necessario che chi agisce per il riconoscimento della componente compensativa dell'assegno dovrà preliminarmente provare la sussistenza del prerequisito fattuale della mancanza di mezzi adeguati nell'accezione sopra indicata e dovrà dimostrare che l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare.

 

Inoltre il giudice dovrà tener conto della durata del rapporto matrimoniale, delle effettive potenzialità professionali e reddituali del richiedente e  dell'età dello stesso ed individuare la misura dello  squilibrio economico delle parti, nonché del regime patrimoniale prescelto in costanza di matrimonio.

 

Indietro