Ritardo o cancellazione del volo: la domanda di risarcimento si presenta al giudice italiano
  • 27/03/2020

Ritardo o cancellazione del volo: la domanda di risarcimento si presenta al giudice italiano

Buonasera, ho acquistato su internet un biglietto aereo. La compagnia straniera mi ha cancellato il volo e non intende risarcirmi. Posso ricorrere al giudice italiano?

La Corte di Cassazione a Sezioni unite con ordinanza del 13 febbraio 2020, n. 3561, ha risolto una questione inerente la giurisdizione stabilendo la competenza del giudice italiano allorquando un cittadino di nazionalità italiana introduca un giudizio di ordine risarcitorio nei confronti di una compagnia aerea straniera ovvero avente sede all’estero, dovendo in detta ipotesi prevalere l’applicazione della Convenzione di Montreal del 1999 in materia, da considerarsi riferibile sia alle cause risarcitorie per ritardo del volo che a quelle riconducibili ad annullamento del volo.

 

Con la pronuncia sul punto la Cassazione ha infatti stabilito che il requisito della forma scritta del patto di proroga dell’autorità giudiziaria del paese estero è rispettato anche se detta clausola fosse contenuta nelle condizioni generali di contratto dell’aviatore, ciò poiché  a norma del par. 1 dell'art. 23 del regolamento CEE n. 44 del 2001, come interpretato dalla CGUE con sentenza del 21 maggio 2015 in causa n. 322/14, la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo;  le clausole di proroga della competenza giurisdizionale infatti devono interpretarsi in senso rigorosamente restrittivo e vanno distinte dall’accordo che è alla base del rapporto cui una tale clausola accede.

 

Più precisamente ai sensi dell’art. 33 di detta Convenzione, l’attore ha facoltà di scelta in merito ai fori da poter adire  qualora intenda proporre domanda di risarcimento dei danni in materia di disagi sofferti per inadempienze delle compagnie aeree, in ipotesi del ritardo del volo o di cancellazione del volo stesso.

 

In proposito, le Sezioni unite hanno stabilito che in tema di trasporto aereo internazionale, la giurisdizione in ordine all’azione intrapresa per il risarcimento dei danni subiti, proposta da un passeggero cittadino italiano nei confronti di una compagnia aerea estera, che discenda dall’acquisto di titoli di viaggio sul “web” , ben può radicarsi nel domicilio degli acquirenti - quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo - così dovendosi interpretare il criterio di collegamento, individuato dall'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 1999, del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, trattandosi di criterio concorrente con quelli del domicilio del vettore e del luogo di destinazione del viaggio.

 

L’Ordinanza ha dunque concluso per la validità della giurisdizione del giudice italiano sia in considerazione del luogo di destinazione del volo, sia per la conclusione del contratto di acquisto del biglietto avvenuta online, specificando che l’acquisto dei biglietti tramite internet è intervenuto nel domicilio dell’acquirente ove quest’ultimo è venuto a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico della prenotazione del volo e del pagamento del relativo prezzo.

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