
- 07/10/2019
Rinuncia all'eredità
Un breve focus su modalità e tempi per rinunciare all'eredità
La rinuncia all'eredità è un atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara liberamente di non volere acquistare l’eredità; le motivazioni di detta manifestazione di volontà possono consistere nella tipica circostanza in cui i debiti del defunto sono superiori ai crediti.
Con la rinuncia all’eredità il chiamato fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari.
COME SI RINUNCIA ALL'EREDITA'?
La rinuncia all'eredità deve essere fatta per mezzo di una dichiarazione o ricevuta da un Notaio oppurericevuta dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (Cancelleria della Volontaria Giurisdizione).
Detta dichiarazione non può essere sottoposta ad alcun tipo di condizione, né prevedere limitazioni sull’asse ereditario, né, tantomeno, prevedere termine, essendo di converso nulla.
La dichiarazione deve essere inserita nel Registro delle successioni conservato nello stesso Tribunale.
Il diritto a rinunciare, così come il diritto ad accettare l'eredità si prescrive in dieci anni dal giorno della morte del defunto; detto termine può essere abbreviato da chiunque vi abbia interesse, previa presentazione al Tribunale del luogo ove si aperta la successione di un’istanza di fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità
Gli effetti della rinuncia possono non applicarsi alle donazioni ricevute o al legato fatto dal de cuius fino al valore massimo della porzione della quota disponibile.
La rinuncia è revocabile se l’eredità non è nel frattempo già stata acquistata da qualcun altro dei soggetti chiamati, fatti però salvi i diritti acquistati da soggetti terzi sopra i beni dell'eredità (art. 525 cod. civ.).
A CHI SPETTANO I BENI DI CHI HA RINUNCIATO ALL'EREDITA'?
Nelle successioni legittime (senza testamento) i beni rinunciati spettano agli altri chiamati all’eredità c.d. legittimari, salvo il diritto di rappresentazione che fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente anche nel caso in cui quest’ultimo non vuole accettare l’eredità.
Nelle successioni testamentarie invece la parte di colui che rinuncia viene suddivisa equamente fra eventuali altri eredi indicati nel testamento, a meno che lo stesso defunto non abbia disposto una sostituzione.