Superbonus 110% la guida e le connessioni con il bonus facciate
  • 03/09/2020

Superbonus 110% la guida e le connessioni con il bonus facciate

La guida al superbonus di detrazione del 110%. Risvolti pratici per i soggetti ammessi, limiti di spesa e criteri. Un focus sullo sconto in fattura e credito di imposta anche per il Bonus facciate

Superbonus 110%: la Guida ed i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. Sconto in fattura e credito di imposta anche per Bonus Facciate

Con la presente guida si intendono fornire alcuni chiarimenti in merito all’agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio consistente nella possibilità di detrazione dalle imposte del 110% delle spese relative al rinnovamento energetico degli edifici, e per l’adeguamento sismico degli stessi.

Il Decreto rilancio infatti oltre a riprendere il meccanismo già previsto nell’eco-bonus consente adesso la possibilità della cessione del credito di imposta derivante dalle detrazioni, con l’espressa previsione di ottenere dall’impresa che esegue i lavori uno sconto in fattura pari all’intera somma dovuta, o di ottenere il finanziamento dei lavori dagli istituti di credito, mediante cessione del proprio credito di imposta. 

Quali sono gli interventi edilizi che beneficiano del bonus?

Gli interventi coperti dal bonus si possono suddividere in “interventi trainanti” necessari ed indispensabili per ottenere il beneficio fiscale al 110%, ed "interventi trainati” che beneficiano della detrazione solo se compiuti in abbinamento alla prima tipologia.

Sono da intendersi quali interventi trainanti:

  1. L'isolamento termico delle superfici orizzontali e verticali dell’edificio almeno per il 25% della superficie lorda dello stesso, mediante il c.d. “cappotto termico”; si rappresenta che il materiale isolante può essere apposto anche nelle pareti interne delle singole abitazioni, se all’interno esistono pareti libere per garantire il risultato del 25% richiesto dalla norma. 
  2. Sostituzione dell’impianto di riscaldamento dell’edificio con un impianto a pompa di calore o a condensazione, impianti di microgenerazione o collettori solari per la produzione di acqua calda; si rappresenta che qualora con detto intervento non si raggiunga il salto di due classi richiesto dalla legge per ottenere il beneficio fiscale, è necessario procedere anche con l’isolamento termico.
  3. Adeguamento sismico dell’edificio prevedendo l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari”.

Per quanto attiene invece ai c.d. interventi “trainati” si deve far riferimento a quanto segue:

  • l’installazione di pannelli solari e di sistemi di accumulo integrati. In ogni caso la detrazione al 110% è subordinata alla cessione al GSE dell’energia prodotta e non consumata. La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni previste in materia;
  • l’installazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • la sostituzione degli infissi.

Si fa presente che gli interventi trainati danno diritto alla detrazione anche senza essere legati ad un intervento trainante, quando sono compiuti su immobili vincolati per i quali non sia possibile compiere gli interventi edilizi trainanti, a causa di limitazioni derivanti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o da regolamenti edilizi ed urbanistici e ambientali.

Chi può beneficiare del superbonus? 

Possono usufruire del superbonus gli interventi eseguiti su:

  • parti comuni di edifici (ad es. condominio);
  • unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno (villette a schiera);
  • singole unità immobiliari.

Sono compresi nell’agevolazione anche gli interventi sulle seconde case.

Sono invece espressamente esclusi dal beneficio gli interventi eseguiti sulle categorie catastali A1 (abitazioni signorili) A8 (ville) A9 (castelli).

I soggetti (non solo proprietari ma anche titolari di diritti reali sul bene) che possono usufruire del superbonus sono:

  • le persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di arti impresa e professioni;
  • i condomini ((Per i lavori effettuati sulle parti comuni di un condominio nel quale si trovino esercenti attività di impresa o arte o professione, anche questi ultimi soggetti potranno beneficiare della agevolazione fiscale);
  • gli istituti autonomi case popolari e altri enti con le medesime finalità sociali, che rispettino i requisiti europei dell’in house providing, per gli immobili di loro proprietà e per quelli gestiti per conto dei comuni;
  • le cooperative di abitazioni per gli immobili da esse posseduti o assegnati in godimento ai propri soci;
  • gli enti del terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D.lgs 460/1997), organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, associazioni di pro-mozione sociale registrate;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, sulle parti di immobili destinati a spogliatoi.

Quali sono i limiti di spesa?

La legge fissa dei limiti di spesa degli interventi oltre i quali non è consentita l’agevolazione al 110%:

  • per gli interventi di isolamento termico: il tetto di spesa è pari a 50 mila Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti all’interno di complessi plurifamiliari; 40 mila Euro per ciascuna unità immobiliare per con-domini composti da 2 a 8 unità, e 30 mila Euro per ciascuna unità immobiliare per edifici composti da più di otto unità;
  • per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: il tetto di spesa è pari ad Euro 30 mila per gli edifici unifamiliari o funzionalmente autonomi; ad Euro 20 mila per unità abitativa negli edifici composti da 2 a 8 unità, ed Euro 15 mila per unità abitativa negli edifici con più di otto unità;
  • per i pannelli solari: il tetto di spesa è pari ad euro 48 mila e comunque 2400 Euro per ogni kw dell’impianto per singola abitazione.

Che condizioni si devono rispettare per ottenere la detrazione?

  • Gli interventi del super bonus devono comportare il miglioramento energetico, attestato dal rilascio dell’APE (prima e dopo), di almeno due classi; gli interventi del c.d. sisma bonus richiedono invece un miglioramento di almeno una classe;
  • Gli interventi c.d. trainati possono fruire della detrazione solo se compiuti contestualmente ad uno degli interventi trainanti, salvo la specifica sopra menzionata in merito al vincolo gravante sull’immobile;
  • L’agevolazione fiscale spetta per i lavori realizzati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Come si determina la detrazione? L’alternativa dello sconto in fattura

La detrazione è pari al 110 % dell’importo delle spese sostenute, nei limiti di spesa sopra indicati.

L’importo della detrazione (il 110% della spesa sostenuta) va diviso in quote uguali da ripartirsi in 5 anni; in presenza di un eventuale residuo non detratto andrà perduto e non sarà recuperabile negli anni successivi

Alternativa alla procedura di detrazione è lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore di beni e servizi, il quale recupererà lo sconto praticato trasformandolo in credito di imposta, con facoltà di cederlo ulteriormente ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

L’ulteriore alternativa: il credito di imposta?

Il credito di imposta può essere portato in compensazione con tutte le imposte e i contributi e debiti fiscali che il contribuente deve pagare; a differenza della detrazione che si applica alle imposte sui redditi, il credito di imposta consente di ridurre o compensare gli importi dovuti dal contribuente all’Erario, non essendovi limiti alla compensazione. 

L’opzione per la cessione o lo sconto è estesa non solo all’eco bonus ed al sisma bonus al 110% ma anche ad altri interventi edilizi che beneficiano di detrazioni di importo inferiore, quali ad esempio il c.d.bonus “facciate”previsto per la sola pulitura e tinteggiatura esterna dell’edificio, oppure gli eco bonus che non rientrano nel superbonus perché ad esempio non comportano l’innalzamento delle due classi energetiche dell’edificio.

In un condominio che maggioranza occorre per deliberare?

Per stimolare maggiormente la domanda di lavori in condominio, il Decreto “Agosto” semplifica l’iter di approvazione.

Il Decreto ha stabilito che le delibere dell’assemblea condominiale, riguardanti gli interventi agevolati con il Superbonus, possano essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Si tratta di una semplificazione dato che, per le altre delibere, il Codice Civile richiede che i voti rappresentino almeno i due terzi del valore dell'edificio. 

Si rappresenta che anche questa novità, per diventare operativa, dovrà essere confermata in sede di conversione in legge.

Si allega infine la circolare dell'Agenzia delle Entrate con i necessari chiarimenti.

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