CASSAZIONE ORDINANZA N. 27413/2018
  • 08/01/2019

CASSAZIONE ORDINANZA N. 27413/2018

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su una questione assai dibattuta, con la recente Ordinanza 29 ottobre 2018, n. 27413, in materia condominiale, stabilendo che i frontalini dei balconi devono considerarsi beni comuni.

 

L’assunto alla base di tale dettato si fonda sul presupposto che i frontalini configurando elementi decorativi della facciata del fabbricato comune, debbano ritenersi beni comuni.

 

Tale aspetto ha importanti ripercussioni in tema di manutenzione e dei relativi costi di riparazione, che rimangono dunque assoggettati ai criteri generali di ripartizione condominiale. 

 

In ossequio ad altre pronunce sul punto rimane fermo il principio secondo cui gli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio – come i cementi decorativi relativi ai frontali (ed ai parapetti) – svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio inserendosi nel suo prospetto, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. 

 

Inoltre, la suddetta pronuncia stabilisce altresì che nel regolamento condominiale non può essere inserita o prevista una clausola che incida sulla modificazione delle parti di proprietà condominiale con l’estensione del concetto di proprietà esclusiva anche ai frontalini, che devono ritenersi riferibili alle parti condominiali in quanto attinenti al decoro architettonico dell’edificio comune. 

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