CASSAZIONE SENTENZA N. 2807/2017
  • 27/03/2017

CASSAZIONE SENTENZA N. 2807/2017

La Corte di Cassazione, con decisione numero 2807 del 2 febbraio 2017, affronta il tema della responsabilità dell'amministratore di condominio per opere straordinarie fatte eseguire senza la previa deliberazione assembleare.

La fattispecie in esame vedeva in essere il caso di un amministratore che aveva commissionato a un’impresa alcuni lavori straordinari, in assenza di deliberazione condominiale o di successiva convalida. 

Il condominio si rifiutava di corrispondere la cifra richiesta dall’impresa e aveva chiesto che fosse l’amministratore a pagare i lavori. 

Soccombente in appello, l’amministratore ricorreva in Cassazione.  

Con la presente sentenza la Cassazione accoglie le ragioni dell’amministratore sul presupposto dell’urgenza dei lavori effettuati; l’amministratore è infatti tenuto a garantire il buono stato e la sicurezza delle strutture, qualora pertanto  ravvisi la necessità di intervenire al fine di evitare danni alle cose o alle persone è legittimato, o meglio tenuto, ad intervenire tempestivamente, non essendo dunque responsabile per le spese sostenute, in quanto volte alla tutela dello stabile amministrato.

Più nel dettaglio «In materia di lavori di straordinaria amministrazione disposti dall'amministratore di condominio in assenza di previa delibera assembleare non è infatti configurabile alcun diritto di rivalsa o di regresso del condominio, atteso che i rispettivi poteri dell'amministratore e dell'assemblea sono delineati con precisione dalle disposizioni del codice civile (artt. 1130 e 1135) che limitano le attribuzioni dell'amministratore all'ordinaria amministrazione e riservano all'assemblea dei condomini le decisioni in materia di amministrazione straordinaria, con la sola eccezione dei lavori di carattere urgente.»

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