Cassazione Civile Sezioni Unite 32198/2021
  • 06/12/2021

Cassazione Civile Sezioni Unite 32198/2021

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 32198/2021, pubblicata il 5 novembre, hanno stabilito che l’instaurazione di una nuova convivenza non è un motivo sufficiente a giustificare l'estinzione automatica del diritto a ricevere l'assegno divorzile, ma comporta solo una rimodulazione della somma da riconoscere all'ex coniuge, operando dunque una decisiva distinzione tra componente assistenziale e componente compensativa dell'assegno, posto che se la prima è destinata a venire meno quando il coniuge inizi una nuova relazione stabile, la seconda mantiene la sua ragion d'essere, perché si riferisce a quanto accaduto in precedenza, in costanza di matrimonio.

 

Tale pronuncia si fonda sul presupposto che la componente assistenziale dell'assegno di divorzio ha una funzione di fornire un sostegno al coniuge economicamente più debole; in presenza però di una nuova famiglia di fatto, tale esigenza viene meno, in virtù del c.d. principio di autoresponsabilità, atteso che se la relazione con il nuovo convivente viene ritenuta stabile (ad esempio per la presenza di figli o per la contribuzione economica comune nella quotidianità), viene meno l'esigenza di assistenza economica da parte dell'ex coniuge.

 

Di diversa natura e ratio è invece la componente compensativa dell'assegno divorzile, atteso che la stessa si riferisce alle esigenze future,  a circostanze già maturate nel passato, per valorizzare quanto fatto dall'ex coniuge in costanza di matrimonio.

 

Deve dunque osservarsi che la componente è parametrata a criteri quali l'apporto fornito dall'ex al ménage quotidiano, nonché alle occasioni lavorative a cui questi ha rinunciato per le esigenze della famiglia. Inoltre, l'entità della componente compensativa dell'assegno divorzile dipende anche dalla durata che ha avuto il matrimonio.

 

Proprio per tali motivi, con la sentenza in oggetto le Sezioni Unite hanno escluso che, in caso di nuova convivenza, operi l'automatica decadenza dal diritto a ricevere l'assegno divorzile.

In tale circostanza, infatti, il giudice, valutando discrezionalmente il singolo caso concreto, dovrà individuare la componente compensativa dell'assegno, stralciando invece quella riferita alle esigenze assistenziali non più meritevoli di considerazione.

 

In merito alla liquidazione dell’assegno nella sola componente compensativa all'ex coniuge che abbia instaurato una nuova relazione stabile, si deve rilevare quanto in appresso: posto che la classica configurazione del versamento periodico si addice principalmente all'esigenza di sostegno economico tipica della componente assistenziale ed essendo venuta meno quest'ultima, ha poco senso prevedere il versamento periodico di un emolumento interamente parametrato al passato, cioè riferito a criteri già valutabili nella loro completezza e non più suscettibili di variazione 

 

Per tale motivo, viene ritenuto opportuno che, in caso di nuova convivenza stabile, l'assegno di divorzio sia versato in unica soluzione o per un periodo di tempo limitato e predeterminato; a tal fine, però, è attualmente imprescindibile uno specifico accordo delle parti sul punto, poiché il nostro ordinamento non permette al giudice di prevedere il versamento di un assegno temporaneo.

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