Il recente accordo di divorzio sottoscritto il 22 luglio 2025 tra Chiara Ferragni e Fedez, immediatamente omologato dal Tribunale di Milano, rappresenta un esempio eloquente di come il diritto di famiglia contemporaneo privilegi, quando possibile, l’affidamento condiviso con collocamento paritetico dei figli e l’esclusione dell’assegno periodico di mantenimento.
L’intesa prevede che i figli trascorrano tempi di permanenza presso ciascun genitore quasi identici; non è stabilito alcun contributo mensile a favore dei minori, mentre tutte le spese straordinarie sanitarie e scolastiche restano a carico esclusivo del padre – una soluzione ritenuta adeguata in virtù delle elevate capacità reddituali di entrambi e coerente con il principio di bigenitorialità.
La cornice normativa è offerta dall’art. 337-ter c.c., che impone di modellare tempi di frequentazione e oneri economici sul “preminente interesse del minore”, valorizzando la piena partecipazione di entrambi i genitori alla crescita quotidiana. Se i tempi di permanenza sono sostanzialmente equivalenti e non sussistono squilibri patrimoniali marcati, la giurisprudenza ritiene preferibile il mantenimento diretto: ciascun genitore provvede alle spese ordinarie nei giorni in cui i figli dimorano presso di lui, mentre quelle straordinarie sono ripartite secondo accordi calibrati sulle effettive capacità di spesa.
Tale indirizzo è stato progressivamente consolidato dalla Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 15693/2023 la Suprema Corte ha affermato che, quando i tempi di permanenza sono paritari e i redditi comparabili, la funzione perequativa dell’assegno periodico “viene meno”, legittimando l’azzeramento del contributo.
L’ordinanza n. 3372/2024 ha ribadito che il collocamento paritetico costituisce la regola e può essere derogato solo se un assetto diverso risulti concretamente più confacente al benessere psicofisico del minore, segnando così la centralità del criterio dell’interesse superiore del minore rispetto a qualunque automatismo.
Il passo ulteriore è arrivato con l’ordinanza n. 1486/2025, che ha superato la cosiddetta “maternal preference”, riconoscendo il diritto al collocamento paritario anche per i figli in età prescolare quando entrambi i genitori dispongano di idonee risorse personali e logistiche per accudirli; decisione che rafforza la concretezza del principio di bigenitorialità e lo svincola da antichi stereotipi di genere.
Completa il quadro l’ordinanza n. 5738/2023, secondo la quale la revoca o il mantenimento dell’assegnazione della casa familiare non può essere un corollario automatico del collocamento paritetico, ma richiede un accertamento specifico sull’habitat domestico più adatto alla stabilità emotiva dei figli.
In questo contesto, l’accordo Ferragni-Fedez evidenzia l’importanza di pattuizioni sartoriali: analisi puntuale dei redditi complessivi (inclusi patrimoni e benefit), verifica della prossimità delle abitazioni, definizione trasparente delle voci di spesa straordinaria e delle modalità di rimborso, clausole di revisione periodica. Un impianto di questo tipo concentra l’attenzione sui bisogni reali dei minori, riduce le occasioni di conflitto economico e promuove l’educazione alla corresponsabilità, perché i figli vedono madre e padre cooperare su decisioni sanitarie, educative e sportive.
Quando la logistica (distanza tra le case, orari di lavoro, rete di supporto familiare) consente una frequentazione alternata equilibrata, il collocamento paritetico offre ai bambini continuità affettiva, stabilità di routine e la possibilità di sviluppare un legame solido e non subordinato con ciascun genitore. L’assenza di un flusso di denaro mensile da un ex coniuge all’altro infine neutralizza il rischio che il “mantenimento” diventi terreno di contesa o di percezioni di ingiustizia, restituendo centralità al progetto educativo condiviso.
La lezione è chiara: proteggere davvero l’interesse supremo dei minori significa assumere, fin dalla trattativa, una prospettiva cooperativa che privilegi la presenza effettiva e paritaria di entrambi i genitori e ripartisca gli oneri economici con criteri di equità sostanziale, senza ricorrere a schemi precostituiti. Ogni famiglia è un unicum: occorrono strumenti legali flessibili, ma rigorosi nei controlli, per modellare accordi “su misura” che garantiscano serenità quotidiana, stabilità finanziaria e un percorso di crescita armonioso ai figli.
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