
- 25/01/2021
Debiti ereditari in capo agli eredi
In questa breve guida forniamo alcuni spunti di chiarimento in merito ai debiti ereditari e quali di essi debbano essere sostenuti dagli eredi in luogo del de cuius
In ipotesi di successione ereditaria deve essere chiarito che non tutti i debiti si trasferiscono in capo agli eredi, ve ne sono alcuni, ad esempio, come le sanzioni fiscali o le multe stradali, che non passano mai in successione.
Deve essere preliminarmente osservato, per determinare quali debiti si trasmettano agli eredi che, prima dell’accettazione dell’eredità, nessun erede è chiamato a pagare i debiti del de cuius.
Sul punto si specifica che i debiti personali non si trasmettono agli eredi, ciò poiché se è vero che insieme all’attivo si eredita anche il passivo, ossia i debiti lasciati dal defunto, dovendo dunque l’erede far fronte anche delle obbligazioni non adempiute dal familiare defunto, l’assunzione dell’eredità e dei debiti non è automatica, presupponendo in primis, l’accettazione dell’eredità, sia in forma espressa che in forma tacita.
Solo dal momento dell’accettazione dell’eredità si subentra nei debiti del defunto, poiché prima di tale atto, gli eredi possono anche ignorare le eventuali diffide dei creditori che dovessero pervenire presso la loro residenza o quella del defunto, atteso che il creditore non può quindi agire contro nessun familiare del defunto prima dell’accettazione dell’eredità.
Ci sono 10 anni di tempo per comunicare l’accettazione dell’eredità, ma il creditore può rivolgersi al tribunale affinché assegni agli eredi un termine più breve.
L’erede che si trova nel possesso dei beni ereditari ha solo 3 mesi di tempo per fare l’inventario e 40 giorni successivi per comunicare l’eventuale rinuncia all’eredità.
Nel momento in cui l’erede accetta l’eredità, non risponde di tutti i debiti del defunto ma solo di quella parte pari alla sua quota ereditaria, evitando ogni successiva responsabilità a seguito della corresponsione della propria quota.
Chi rinuncia all’eredità non è tenuto a corrispondere alcunché ad eventuali creditori del defunto.
Vi sono poi ulteriori eccezione, che anche in ipotesi di accettazione dell’eredità, non comportano debiti trasmissibili agli eredi: si tratta specificatamente di tutte le sanzioni amministrative e sanzioni penali (multa o ammenda) che restano in capo al defunto, come ad esempio sanzione per assegni protestati, per reati che prevedono sanzioni amministrative o per licenze di attività commerciali.
Anche le multe stradali, non sono dovute, poiché le contravvenzioni fatte all’auto del defunto finché questi era ancora in vita non si trasferiscono agli eredi e da questi quindi non devono essere pagate, anche nel caso in cui siano confluite in una cartella esattoriale.
Nell’ipotesi in cui la sanzione amministrativa sia ormai confluita in una cartella esattoriale, gli eredi potranno chiedere lo sgravio di tali somme e far annullare (totalmente o parzialmente) la cartella stessa.
Per quanto attiene invece alle sanzioni fiscali si deve precisare che le stesse non sono dovute, mentre, di converso, le eventuali imposte non versate, connesse alle sanzioni fiscali, devono essere corrisposte, poiché si trasmettono con la successione, con la conseguenza che detto criterio si applica ai debiti eventualmente maturati con INAIL, INPS, o per le imposte dovuto all’Agenzia della Riscossione o agli enti pubblici, comunali, regionali o provinciali.