Il rapporto tra nonni e nipoti viene tutelato dal punto di vista civilistico sia nel senso di garantire il diritto di visita dell’ascendente sia nel supremo interesse del minore di mantenere un contatto affettivo con i propri nonni.
Tale diritto trova fondamento, sul piano giuridico ma anche sociale, nell’assunzione da parte dei nonni di un ruolo di primario riferimento per un'armoniosa ed equilibrata sfera esistenziale e affettiva del minore, che, privato in modo improvviso ed ingiustificato del consolidato rapporto familiare, è esposto ad irreversibili pregiudizi della propria personalità.
Assume particolare rilevanza l’interesse del minore a mantenere inalterati i rapporti affettivi già costituitisi con i propri avi, anche in presenza di un contrasto tra genitori che porti ad una separazione e/o un divorzio, con la conseguenza che risulta configurabile una situazione giuridica di tutela in capo ai nonni; più precisamente nel caso di dissenso dei coniugi sull’affidamento e collocazione della prole, nonché sulla estensione e modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario e/o dei nonni, l’affettività familiare deve essere garantita dal giudice attraverso l’adozione, anche d'ufficio, di provvedimenti temporanei nell'interesse dei nipoti ex art. 317-bis c.c. (Sul punto vedasi Cassazione sentenza n. 1860/2015).
Dalla prassi giudiziale sul punto si rileva che, ai sensi dell’art. 317-bis cod. civ. il mantenimento del rapporto nonno-nipote non deve trovare esplicita regolamentazione quando si presenti consolidato nel tempo e non sia stato intaccato dalla situazione di crisi, salva l’ipotesi in cui vi sia esplicito dissenso in merito tra i coniugi.
In detta ipotesi la sussistenza di una relazione affettiva nonni-nipoti, rispondente alle ordinarie dinamiche familiari, consente di presumere il suo positivo impatto sulla crescita armonica del minore, con conseguente pieno ed incondizionato riconoscimento del diritto dei nonni alla frequentazione, i quali dunque potranno rivolgersi anche direttamente in Tribunale al fine di ottenere un idoneo diritto di visita e frequentazione con il proprio nipote.
Il Giudice può dunque intervenire anche modificando l’eventuale situazione già fissata con un precedente provvedimento, quando vi sia il dissenso da parte di un coniuge a far frequentare il proprio figlio con i rispettivi nonni, andando a tutelare il superiore interesse del minore nonché il diritto degli ascendenti ex art. 336, comma 2 c.c., fissando una apposita regolamentazione del regime delle frequentazioni quando sia paventato il pericolo di compromissione del legame relazionale con i nipoti (sul punto vedasi Cassazione sentenza n. 19780/2018).
I provvedimenti giudiziali a tutela del diritto dei nonni a relazionarsi con il proprio nipote comportano una imposizione nei confronti dei genitori che si oppongono a ciò che si traduce in obblighi di astensione e di facere.
In definitiva, la riforma in tema di filiazione, che ha portato al riconoscimento del diritto degli ascendenti ex art. 317-bis cod. civ. ad avere relazioni familiari con i nipoti, si fonda sul superiore interesse dei minori, adottando dunque tutte le misure necessarie a garantire il reale benessere del minore.