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Contratto di locazione transitorio: requisiti, rinnovo e quando si trasforma in un 4+4

Contratto di locazione transitorio: requisiti, rinnovo e quando si trasforma in un 4+4

18/04/2025

Introduzione
Il contratto di locazione ad uso transitorio è uno strumento previsto dalla legge per far fronte a esigenze abitative temporanee. La sua utilità è indiscussa, ma l’uso scorretto o superficiale di questa tipologia contrattuale può condurre a conseguenze rilevanti, tra cui la riconduzione automatica del rapporto nella disciplina ordinaria della locazione 4+4. In questo approfondimento chiariremo i principali aspetti normativi, i margini di rinnovo, la disciplina speciale per gli studenti universitari e i casi in cui interviene la conversione legale in un contratto a lungo termine.

Che cos’è un contratto di locazione transitorio?
La locazione transitoria è regolata dalla Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e ha la funzione di soddisfare esigenze abitative di breve durata, sia in capo al locatore che al conduttore. A differenza dei contratti ordinari a canone libero, che hanno una durata minima di quattro anni, il contratto transitorio può essere stipulato per un periodo variabile, compreso tra un minimo di un mese e un massimo di diciotto mesi. Non è previsto alcun rinnovo automatico. Affinché sia considerato valido, il contratto deve indicare in modo chiaro e specifico l’esigenza transitoria che giustifica la durata limitata del rapporto. Tale esigenza può essere legata, ad esempio, a motivi di lavoro, studio, trasferimenti temporanei, o rientri programmati da parte del locatore. La semplice dichiarazione generica non è sufficiente: è necessario che la motivazione sia precisa, documentata e coerente con la durata del contratto. Inoltre, il contratto deve essere redatto sulla base dei modelli tipo approvati con il Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017. La mancanza di tali presupposti formali e sostanziali può condurre alla nullità della clausola relativa alla durata e, per effetto di legge, all’applicazione della disciplina ordinaria delle locazioni.

Il contratto transitorio può essere rinnovato alla scadenza?
La regola generale è che il contratto transitorio cessi automaticamente alla data prevista, senza necessità di disdetta formale. Tuttavia, è possibile rinnovarlo una sola volta, ma solo a condizione che permanga l’esigenza transitoria che aveva giustificato la stipulazione iniziale. In tal caso, le parti dovranno sottoscrivere un nuovo accordo, indicando nuovamente in modo esplicito la causa temporanea, con eventuale documentazione a supporto, e stabilendo una nuova durata, sempre entro il limite massimo di diciotto mesi. Questo rinnovo non è libero, ma subordinato al fatto che non si tratti di una strategia per eludere le regole previste per le locazioni ordinarie. Se la motivazione non è reale, o se il rinnovo avviene in assenza dei presupposti normativi, il contratto potrà essere riqualificato come un ordinario contratto 4+4.

Quando il contratto transitorio si trasforma in un contratto 4+4?
Il contratto transitorio viene convertito automaticamente in un contratto ordinario a canone libero con durata di quattro anni qualora non ricorrano le condizioni previste dalla legge. Questo accade, ad esempio, quando manca una vera esigenza temporanea, quando la causale è generica o non documentata, oppure quando il contratto non è redatto secondo il modello ministeriale previsto. La giurisprudenza ha chiarito in più occasioni che la nullità della clausola di durata comporta la sostituzione automatica con la durata legale ordinaria. Tra le sentenze di riferimento si segnalano Cass. civ. n. 4075/2014 e n. 5955/2023.

Il conduttore può agire contro un contratto transitorio fittizio?
Sì. Il conduttore può agire giudizialmente per far dichiarare la nullità della clausola sulla durata se ritiene che la natura transitoria sia stata simulata. La prova può essere fornita anche per presunzioni, come previsto dall’art. 1417 c.c. La Corte di Cassazione ha riconosciuto più volte questo diritto, tra cui nella sentenza n. 969/2007, affermando che in presenza di un contratto fittizio è possibile ottenere la qualificazione come contratto 4+4.

Cosa prevede la legge per i contratti transitori destinati a studenti universitari?
Per gli studenti universitari fuori sede è prevista una disciplina specifica. In questo caso la durata della locazione può variare da un minimo di sei mesi a un massimo di trentasei mesi. Il contratto può essere stipulato solo se lo studente è iscritto a un corso universitario e ha la residenza in un comune diverso da quello in cui si trova l’immobile. Anche in questo caso è necessario rispettare il modello contrattuale previsto dal D.M. 16 gennaio 2017, allegando la documentazione relativa all’iscrizione universitaria. Alla scadenza, il contratto non si rinnova automaticamente ma può essere prorogato con accordo espresso delle parti.

Quali sono i rischi per il locatore?
Il locatore che utilizza impropriamente il contratto transitorio rischia la riconduzione del rapporto nella disciplina ordinaria 4+4, con perdita della disponibilità dell’immobile alla prima scadenza, eventuali obblighi restitutori e responsabilità per canoni eccedenti i limiti previsti dagli accordi locali. Può inoltre vedersi negare una richiesta di sfratto per finita locazione se il giudice riconosce che il contratto doveva in realtà essere considerato a lunga durata.

Conclusione
La locazione transitoria è una risorsa utile quando usata correttamente. Tuttavia, è necessario che le esigenze temporanee siano reali e documentate, altrimenti la normativa prevede l’automatica trasformazione del rapporto in un contratto ordinario. Per evitare errori o contenziosi, il nostro studio è in grado di fornire assistenza legale sia per i conduttori che per i locatori per garantire una corretta applicazione delle norme a tutela e salvaguardia dei diritti. 

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