Le multe stradali, o più correttamente sanzioni amministrative da violazione del d.lgs. 285/1992 o (Codice della Strada), devono essere notificate con specifici termini, altrimenti il Comune o l’Agente Riscossore perdono il diritto a pretendere il relativo pagamento da parte del cittadino.
Al fine di comprendere se sia dovuto il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada bisogna preliminarmente specificare che la multa è soggetta ad un duplice termine, un primo termine di decadenza, che si riferisce alla possibilità di azionare un diritto da parte dell’Amministrazione interessata ed un secondo termine di prescrizione.
Multe: i termini di decadenza
Nell’ipotesi in cui la violazione non sia immediatamente contestata o contestabile al trasgressore (esempio tipico rilevazione autovelox o per sosta senza esporre il contrassegno di pagamento) la multa (più correttamente il verbale di accertamento), ai sensi dell’articolo 201 C.d.S. deve essere notificata al proprietario entro 90 giorni dall'accertamento.
Il termine di decadenza decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione e termina con la spedizione del plico e non con il ricevimento del verbale di accertamento; qualora detto termine sia decorso l’Amministrazione non può più avanzare pretese di pagamento, ciò poiché ogni successivo atto del procedimento sarebbe irrimediabilmente nullo, dovendosi ritenere la pretesa sanzionatoria sarebbe estinta.
In ipotesi di cambio di residenza il dies a quo per il calcolo dei 90 giorni si individua nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile (Cassazione Sezione Unite 24851/2010).
Multe: il termine di prescrizione
Il secondo termine che deve essere tenuto ben a mente è quello attinente alla prescrizione, che riguarda la violazione in sé, ovvero il diritto dell’Amministrazione di procedente a riscuotere le somme dovute in conseguenza della violazione.
Visto il richiamo operato dall’art. 209 C.d.S., il termine è quello generale previsto dall’art. 28 l. 689/1981, e cioè 5 anni dal giorno della commessa violazione, salvo atti interruttivi, tra cui, tipicamente, deve essere contemplata la cartella di pagamento o la notifica del verbale di accertamento; ogni volta infatti che viene notificata una richiesta di pagamento il termine ricomincia a decorrere daccapo.
Quindi per sapere se il termine di prescrizione è stato rispettato bisogna contare 5 anni a partire dalla violazione o dall'ultima notifica che è stato notificato un atto in relazione alla sanzione amministrativa elevata.
Anche in detto caso, per il calcolo bisogna far riferimento alla data di spedizione della cartella e non alla data di effettiva ricezione dell’atto.
Cosa fare se sono scaduti i termini di decadenza o prescrizione?
Se anche solo uno dei due termini è stato violato, è possibile ottenere l'annullamento della multa, facendo ricorso al Prefetto entro 60 giorni o al Giudice di Pace entro 30 giorni dal ricevimento dell’intimazione di pagamento, specificando che in ipotesi di inerzia il verbale diventa definitivo – anche se non notificato in tempo, dovendo dunque provvedere al pagamento.
Qualora invece sia scaduto il termine di prescrizione occorre opporsi con apposita citazione dinanzi al Giudice di Pace; l’azione in detto caso non soggiace a termini particolari di decadenza, ma comunque è preferibile introdurre il giudizio tempestivamente al fine di poter sollevare l’eccezione di prescrizione.
Da ultimo si noti che qualora sia stata proposta opposizione e la stessa sia stata rigettata dal Giudice con sentenza, il termine di prescrizione non sarà più quinquennale bensì decennale essendovi un titolo (sentenza).