La negoziazione assistita per la separazione ed il divorzio
  • 06/07/2020

La negoziazione assistita per la separazione ed il divorzio

La negoziazione assistita può essere utilizzata per raggiungere un accordo per una definzione consensuale delle condizioni di separazione o di divorzio. Vediamone i vantaggi

La negoziazione assistita nei casi di separazione e divorzio

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, è stato espressamente prevista una nuova possibilità per i coniugi in crisi che vogliano procedere ad una separazione o divorzio senza ricorrere al Tribunale: la negoziazione assistita per il tramite di Avvocati.

 

Detta procedura riserva numerosi vantaggi in termini di tempistiche e di costi rispetto al classico giudizio, poiché la stessa è caratterizzata dalla sostituzione dell’attività del giudice con quella di due o più avvocati in funzione di garanti della correttezza e legalità della procedura negoziale intrapresa.

 

Come funziona la procedura - la fase iniziale di accordo

L’iter prende il suo via con la sottoscrizione di una convenzione o con latrasmissione preventiva di un invito alla negoziazione, il quale deve contenere l’indicazione dell’oggetto della controversia e del termine per la risposta, con l’avvertimento che il suo mancato rispetto avrà valore di rifiuto.

 

Con l’invito alla negoziazione la parte informa l’altra parte della volontà di intraprendere una procedura per addivenire ad una separazione e/o un divorzio a cui il destinatario ha termine di 30 giorni dalla ricezione per aderire o non aderire all’invito (il silenzio viene inteso quale rifiuto).

 

La convenzione è invece un atto scritto riportante la firma delle parti e dei rispettivi Avvocati con il quale le parti s’impegnano direttamente a cooperare tra loro con buona fede e lealtà, osservando il dovere della riservatezza, per addivenire ad un accordo di separazione o divorzio; all’interno della convenzione deve essere indicato il termine – non inferiore a 30 giorni, né superiore a 3 mesi, prorogabili di ulteriori 30 giorni – entro il quale va concluso l’accordo.

 

A seguito della stesura della convenzione, che può essere preceduta dall’invito alla negoziazione, le parti passano alla stesura dell’accordo vero e proprio in cui sono stabilite le condizioni patrimoniali e non della separazione o del divorzio, raggiunte a seguito delle trattative tra i coniugi.  

 

L’accordo deve necessariamente indicare il tentativo compiuto dagli Avvocati di conciliazione oltre ad evidenziare della possibilità di esperire la procedura di mediazione familiare; detto atto deve altresì riportare la dichiarazione degli Avvocati che il contenuto non viola diritti indisponibili, nè è contrario a norme imperative o all’ordine pubblico e non può mai mancare della firma dei coniugi debitamente autenticata dai difensori; ulteriore elemento obbligatorio in presenza di figli minorenni, è la specifica alle parti circa l’importanza per i figli di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.

 

Come funziona la procedura - la fase post accordo

A seguito della sottoscrizione dell’accordo, corredata del mandato che ciascuna parte conferisce all’Avvocato che la assiste per l’intero corso della procedura, gli atti (comprensivi di convenzione, accordo e produzioni documentali) vengono trasmessi entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, affinché quest’ultimo possa procedere o all’apposizione del nullaosta o, in presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti,  portatori di handicap od incapaci, al rilascio dell’autorizzazione necessaria per il successivo inoltro all’Ufficio dello Stato Civile nei cui registri è stato iscritto o trascritto il matrimonio.

 

Si deve poi evidenziare in presenza di minori il Procuratore per la concessione dell’autorizzazione valuterà la conformità delle condizioni pattuite all’interesse dei figli, con la conseguenza che, difettando tale presupposto, il P.M. non avrà altra scelta che quella di rimettere gli atti al Presidente del Tribunale, affinché il procedimento (sino ad allora stragiudiziale) possa proseguire nelle forme ordinarie.

 

Con il rilascio del nullaosta o dell’autorizzazione da parte della procura, uno dei due Avvocati avrà l’onere di trasmettere una copia autentica dell’accordo all’Ufficio di Stato Civile competente entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione (effettuata a mezzo pec), così da consentire la successiva trascrizione dell’accordo stesso a margine dell’atto di matrimonio.

 

Conclusioni

Giova evidenziare in primo luogo che l’accordo raggiunto dai coniugi, validato dal P.M. ha la stessa efficacia giuridica di una sentenza di divorzio o di una omologa della separazione, con la conseguenza che in ipotesi di inadempimento di una delle parti alle condizioni in esso pattuite, l’altra parte potrà utilizzarlo direttamente in una eventuale fase esecutiva.

 

La procedura di negoziazione assistita, al pari della separazione e divorzio in Comune, costituisce un’alternativa validissima al ricorso ordinario dinnanzi al Tribunale, garantendo gli stessi effetti giuridici dell’azione ordinaria, con una riduzione consistente dei tempi (in certi casi anche oltre la metà del tempo previsto per una separazione consensuale o divorzio congiunto) e dei costi.

 

Lo Studio Legale Armandola Marzano De Renzis, opera costantemente attraverso il ricorso alla negoziazione assistita per le procedure di separazione e divorzio, fornendo al proprio Assistito un preventivo degli onorari per detta attività.

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