Nell’ambito dei diritti successori, l'articolo 548 del Codice civile prevede una vera e propria riserva di legge a favore del coniuge separato disponendo che questo ha gli stessi diritti successori di quello non separato.
Nel merito della pensione di reversibilità va rilevato che la giurisprudenza recente afferma che anche qualora il coniuge defunto non fosse tenuto a versare l’assegno di mantenimento o alimentare al coniuge superstite sussiste ugualmente il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge “superstite”, non rilevando né il titolo della separazione né la circostanza se l’assegno fosse di fatto versato o meno.