Ripartizione delle Spese Condominiali: Il Criterio per il Lastrico Solare
  • 03/02/2025

Ripartizione delle Spese Condominiali: Il Criterio per il Lastrico Solare

Scopri il criterio di ripartizione delle spese per il rifacimento del lastrico solare e della terrazza a livello, applicabile ai condomini, attraverso una guida chiara e professionale

Come si applica il criterio di ripartizione delle spese per il rifacimento di un lastrico solare o di una terrazza a livello che funge da copertura?

Nel contesto condominiale, la ripartizione delle spese per il rifacimento di superfici a funzione di copertura, come il lastrico solare o la terrazza a livello, rappresenta una questione di particolare rilevanza.
L’art. 1126 del Codice Civile prevede una distribuzione degli oneri che mira a riconoscere il beneficio diretto ottenuto dai condomini, attribuendo in maniera proporzionata i costi relativi agli interventi di manutenzione o riparazione.

Il Criterio di Ripartizione
Secondo la normativa vigente, il criterio di ripartizione prevede che un terzo delle spese sia a carico del condomino che detiene l’uso esclusivo della superficie, mentre i restanti due terzi devono essere ripartiti tra i condomini le cui unità immobiliari beneficiano della funzione coprente.
Tale distinzione si fonda sul principio della proporzionalità, assicurando che ogni partecipante contribuisca in relazione all’effettivo vantaggio conseguito dall’intervento.

La Funzione di Copertura e la sua Delimitazione
Il lastrico solare o la terrazza a livello, oltre a rappresentare una proiezione accessoria di un appartamento, assolve una funzione strutturale essenziale: quella di garantire la copertura e la protezione delle unità sottostanti.
È pertanto indispensabile identificare con precisione l’area che svolge effettivamente questa funzione, distinguendo chiaramente i condomini che ne traggono beneficio da quelli che, pur essendo proprietari, non usufruiscono della protezione offerta.

Porzioni Aggettanti, Frontalini e Soglie
Un aspetto fondamentale riguarda la distinzione tra le porzioni funzionali alla copertura e quelle aggettanti. 
Le parti aggettanti, non aventi la funzione di protezione, devono essere trattate separatamente: i relativi costi devono essere interamente a carico del condomino che ne ha l’uso esclusivo, poiché tali porzioni non apportano benefici alle unità immobiliari sottostanti.
Al contempo, per quanto riguarda frontalini e soglie – elementi integrativi che garantiscono la continuità e l’efficacia del manto coprente – il criterio di ripartizione si applica analogamente a quanto stabilito per la superficie destinata alla copertura. In questo modo, si distingue tra la quota spettante al condomino con uso esclusivo e quella a carico dei condomini beneficiari, assicurando una distribuzione equa e trasparente degli oneri.

Conclusioni
L’applicazione del criterio previsto dall’art. 1126 c.c. offre un quadro normativo chiaro per la gestione delle spese condominiali, garantendo che ogni partecipante contribuisca in proporzione al beneficio diretto ottenuto dall’intervento.
La corretta individuazione delle aree funzionali alla copertura e la precisa distinzione delle porzioni aggettanti, inclusi frontalini e soglie, risultano elementi essenziali per evitare controversie e assicurare una ripartizione equa degli oneri.
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