Rottamazione quater
  • 06/02/2023

Rottamazione quater

Vediamo le novità introdotte dalla Rottamazione quater promossa dalla Legge di Bilancio per rientrare nel pagamento di cartelle esattoriali non corrisposte all'Agenzia dell'Entrate

La Rottamazione quater, disciplinata dalla legge di bilancio 2023 n. 197/2022 ai commi 231-252, è operativa e riguarda i debiti dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 30 giugno 2022, anche se rientranti in precedenti agevolazioni che hanno perso efficacia.

 

Possono aderire a questa rottamazione anche quei soggetti che sono decaduti dalle precedenti rottamazioni, che quindi, con questa ennesima definizione agevolata si vedono riconosciuta una nuova possibilità per estinguere i propri debiti a condizioni decisamente vantaggiose, con una previsione specifica per le sanzioni amministrative in caso di violazione del Codice della Strada, prevedendo una definizione riguardante solo gli interessi e l’aggio, diversamente per le altre ipotesi dove saranno esentati dalla corresponsione anche le sanzioni ed interessi di mora.

 

Come aderire alla Rottamazione quater

L’adesione del contribuente dovrà intervenire entro e non oltre il 30 aprile 2023, esclusivamente in modalità telematica, anche laddove sia decaduto dalle agevolazioni precedenti.

La domanda può essere inoltrata accedendo alla propria area riservata con le credenziali Spid, CIE e CNS o dal servizio online in area pubblica, che comporta la compilazione di un form, l'allegazione delle cartelle che si intendono rottamare ed i documenti di riconoscimento.

 

Modalità di pagamento rottamazione quater

La rottamazione quater consente di saldare il proprio debito con l'Erario in due diverse modalità:

  • pagamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio del 2023;
  • pagamento rateale per un massimo di 18 rate che coprono l'arco temporale di 5 anni. Le prime due rate devono essere pagate entro il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023 e avranno un importi pari al 10% delle somme dovute;
  • le 16 rate residue invece, il cui pagamento viene spalmato nei successivi 4 anni, saranno di pari importo e avranno le seguenti scadenze: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

Dal 1° agosto 2023 le somme saranno soggette a un tasso di interesse del 2%.

Basterà il mancato o tardivo pagamento (superiore a 5 giorni) anche di una sola rata per decadere dalla rottamazione e le somme versate saranno trattenute come acconto sulle somme ancora dovute.

 

Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Nelle circolari successive rilasciate dall’Agenzia delle Entrate sono stati specificati alcuni elementi:

  • nella circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023 si spiega in che cosa consiste la definizione agevolata delle somme dovute dopo il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei periodi 2019, 2020 e 2021, come funziona la definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e si illustra il funzionamento dell'estensione dei piani di rateazione;
  • nella circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 si forniscono invece indicazioni e chiarimenti sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul ravvedimento speciale previsto per le violazioni tributarie, sull'adesione agevolata e la definizione degli atti di accertamento, sulla definizione e conciliazione agevolata delle controversie tributarie, sulla rinuncia dei giudizi pendenti di fronte alla Corte di Cassazione, sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate dovute dopo l'acquiescenza, sullo stralcio dei debito dino a 1000 euro e infine sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 30 giugno 2022.
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