Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
Pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, le spese per la polizza assicurativa devono essere corrisposte per intero dal proprietario attenendo ad un servizio reso in ragione della conservazione dell’edificio e non avendo a che fare con l’uso delle parti comuni. Il conduttore non è tenuto altresì al rimborso delle spese relative al compenso dell' amministratore, salvo diverso accordo fra le parti, perché non comprese nel tassativo elenco dell'art. 9 comma 1 l. 27 luglio 1978 n. 392.

