Dettagli sentenza

Addebito della separazione per tradimento: cosa dice la Cassazione

Addebito della separazione per tradimento: cosa dice la Cassazione

26/03/2025

Nel contesto di una separazione giudiziale, l'addebito rappresenta uno degli aspetti più delicati e controversi. Si tratta di un istituto previsto dall’art. 151, comma 2, del codice civile, che consente al coniuge che ritiene l’altro responsabile della rottura del matrimonio di chiederne la dichiarazione giudiziale di responsabilità. Ma attenzione: per ottenere una pronuncia di addebito, non basta invocare una violazione degli obblighi coniugali, come ad esempio l’infedeltà. È necessario, infatti, dimostrare un preciso nesso causale tra la condotta del coniuge e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Infedeltà e addebito: l’onere della prova grava su chi accusa
A chiarire con precisione i presupposti per l’addebito della separazione in caso di infedeltà coniugale è l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 35296 del 18 dicembre 2023. In questa pronuncia, la Suprema Corte ribadisce un principio ormai consolidato: chi chiede l’addebito deve provare non solo la condotta violativa degli obblighi coniugali (come la relazione extraconiugale o l’abbandono della casa coniugale), ma anche che tale comportamento sia stato la causa effettiva della crisi matrimoniale.
In altre parole, non basta documentare un tradimento: occorre dimostrare che quel tradimento sia stato l’evento scatenante dell’intollerabilità della convivenza. Se, invece, la crisi coniugale era già in atto da tempo, non può essere attribuito l’addebito per fatti sopravvenuti.

La controparte deve dimostrare la preesistenza della crisi
D’altro canto, il coniuge a cui si imputa la condotta scorretta ha l’onere di provare che il matrimonio era già irrimediabilmente compromesso prima dell’evento in questione. Tale principio, già affermato in precedenti sentenze (Cass. n. 2059/2012, n. 3923/2018), è stato ulteriormente ribadito anche nell’ordinanza n. 22291/2024, dove la Cassazione ha confermato che la parte che si oppone all’addebito deve fornire prove concrete dell’anteriorità della crisi coniugale.
Nel caso esaminato nel 2023, ad esempio, le conversazioni WhatsApp tra i coniugi hanno evidenziato come fosse ancora presente un legame affettivo (affectio coniugalis) anche anni dopo un grave incidente occorso al marito. La moglie, che aveva intrapreso una nuova convivenza, non è riuscita a dimostrare che la crisi coniugale fosse antecedente alla sua infedeltà, e la Corte ha confermato l’addebito nei suoi confronti.

La prova della crisi matrimoniale preesistente
Secondo l’ordinanza n. 22291/2024, è inammissibile l’eccezione di chi contesta l’addebito se non fornisce prova dell’inefficacia causale dei fatti contestati. Nel caso esaminato, il marito si era visto attribuire l’addebito della separazione sulla base di una fotografia che documentava un tradimento. Tuttavia, non ha saputo dimostrare che la relazione fosse ormai finita prima dell’episodio contestato, e la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata.
È fondamentale sottolineare che la violazione degli obblighi coniugali, come la fedeltà e la coabitazione, mantiene la sua rilevanza giuridica anche se tollerata dal partner. La giurisprudenza ha chiarito in più occasioni che tali doveri hanno carattere inderogabile e indisponibile (Cass. n. 15212/2023; Cass. n. 25966/2022; Cass. n. 11792/2021). Di conseguenza, la semplice tolleranza non costituisce una rinuncia o una giustificazione alla condotta lesiva, se non viene accompagnata da una prova chiara dell’esistenza di una crisi già irreversibile.

Prove ammissibili e rilevanza delle comunicazioni tra i coniugi
Un altro aspetto importante affrontato dalla Cassazione riguarda la tipologia di prove che possono essere utilizzate per dimostrare la sussistenza o meno dell’affectio coniugalisLe chat private, come i messaggi WhatsApp, possono assumere valore probatorio significativo, soprattutto quando documentano comportamenti affettuosi e di supporto reciproco tra i coniugi, incompatibili con una crisi irreversibile.
Nel caso deciso con ordinanza n. 35296/2023, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato:

  • le comunicazioni tra i coniugi,
  • la lunga convivenza post-incidente,
  • le testimonianze di familiari.

Tutti elementi che hanno condotto a ritenere che la crisi matrimoniale non fosse preesistente, ma fosse stata determinata dal tradimento della moglie.

Conclusioni: l’addebito richiede una rigorosa ricostruzione dei fatti
La Cassazione ha più volte sottolineato che la ricostruzione fattuale dei rapporti coniugali è rimessa alla valutazione del giudice di merito (Cass. n. 21187/2019; Cass. n. 20553/2021). In sede di legittimità, infatti, non è ammessa una diversa lettura delle prove, a meno che non ricorrano errori evidenti di motivazione.
In definitiva, chi intende ottenere l’addebito della separazione per infedeltà deve predisporre un impianto probatorio solido, dimostrando:

  • la violazione di obblighi coniugali (fedeltà, coabitazione);
  • il nesso causale tra tale violazione e la rottura del rapporto.

La parte convenuta, a sua volta, ha l’onere di dimostrare l’esistenza di una crisi matrimoniale già irreversibile prima dei fatti contestati.
Se stai affrontando una separazione o hai dubbi sulla possibilità di ottenere l’addebito, è fondamentale avere un’assistenza legale qualificata. Contatta il nostro studio per una consulenza personalizzata: ti aiuteremo a tutelare i tuoi diritti e ad affrontare con consapevolezza ogni fase del procedimento.

Contattaci per una consulenza online!

Scopri di più