CASSAZIONE SENTENZA N. 1990/2016
  • 10/03/2017

CASSAZIONE SENTENZA N. 1990/2016

In tema di rifacimento dei balconi all’interno di un Condominio, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha confermato i precedenti orientamenti secondo cui i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.

Secondo la Suprema Corte l'articolo 1130 n. 4 del Codice civile, che attribuisce all'amministratore del condominio il potere di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni, deve interpretarsi estensivamente, per cui rientrano nel novero degli atti conservativi che possono essere compiuti dall'amministratore, anche quegli atti che pur interessando parti individuali si rendono necessari per intervenire sulle parti comuni.

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