Divorzio congiunto: tempi, modalità e costi
  • 12/03/2019

Divorzio congiunto: tempi, modalità e costi

Una breve guida divorzio congiunto: quali sono i vantaggi rispetto ad una divorzio giudiziale ed in che modo può essere presentato. Da ultimo tempi e costi.

Il divorzio congiunto è l’istituto giuridico che consente ai coniugi, che sono riusciti ad addivenire, anche per il tramite di un Avvocato, ad una condivisione in relazione ai diritti relativi al patrimonio, all’assegno di mantenimento, all’affidamento dei figli, di poter far cessare gli effetti civili del matrimonio concordatario o procedere allo scioglimento del matrimonio civile, di comune accordo in modo più rapido e meno conflittuale rispetto ad un divorzio giudiziale.

 

Il divorzio congiunto comporta notevoli vantaggi per i coniugi: esso è assai più rapido e meno costoso, oltre ad essere assolutamente meno impattante psicologicamente per i coniugi e per la prole e, poiché si fonda su un accordo scritto concordato dalle parti, consente ai coniugi di stipulare un regolamento di interessi, con connotazioni anche di carattere patrimoniale, costruito sulle loro rispettive esigenze e così maggiormente stabile nel tempo.

 

Messo appunto l’accordo sui punti sopra rilevati il divorzio congiunto può essere presentato con l’assistenza di un Legale mediante iscrizione di un ricorso in Tribunale, ovvero attraverso il procedimento di negoziazione assistita o, se ricorrono le condizioni, direttamente in Comune.

 

Lo Studio Legale Armandola Marzano De Renzis assiste la propria Clientela anche laddove non sia ancora stata raggiunta l'intesa su tutte le condizioni di divorzio, attraverso una consulenza, anche in sede di mediazione o negoziazione, volta al raggiungimento di accordo cui i coniugi possano convergere.

 

Il divorzio congiunto con ricorso al Presidente del Tribunale

Il procedimento di divorzio congiunto si instaura con il deposito di un ricorso presso il Tribunale dove uno dei due coniugi ha la residenza o il domicilio; nel ricorso devono essere indicati in maniera estremamente dettagliata i  termini dell’accordo raggiunto.

 

Al ricorso dovranno essere necessariamente allegati i seguenti documenti:

  • Sentenza di separazione giudiziale ovvero omologa della separazione consensuale
  • Estratto integrale dell’atto di matrimonio o in alternativa estratto per riassunto dell’atto di matrimonio
  • Certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi (non è possibile utilizzare l’autocertificazione);
  • Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi;
  • In alcuni Fori, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per ciascun coniuge

 

Una volta fissata la data di udienza, i coniugi dovranno personalmente comparire alla presenza del proprio Legale nominato; in detta udienza il Presidente facente funzioni, tenterà dapprima una possibile conciliazione, dopo aver sentito le parti, se necessario prima separatamente e poi congiuntamente.

 

Qualora le parti intendano comunque addivenire al divorzio, lette le condizioni dell’accordo specificate nel ricorso, non ravvisata alcuna condizione ostativa, il Presidente procederà ad emanare la relativa sentenza di divorzio con le condizioni che sono state indicate nel ricorso, sentito il parere del PM.

 

Il divorzio congiunto attraverso la negoziazione assistita

Il D.L. 132 del 2014 ha predisposto uno strumento alternativo per ottenere il divorzio congiunto, attraverso un accordo scritto con negoziazione assistita, con l’assistenza di un Legale, in breve tempo e senza la necessità di comparire davanti al giudice.

 

Le parti, per il tramite dei propri Legali, stilano una convenzione di negoziazione assistita, per definire le modalità ed i termini della “trattativa” e successivamente, in ipotesi di convergenza, provvederanno a stilare un accordo con le condizioni del divorzio.

 

Tale accordo, sottoscritto da entrambi i coniugi, dovrà essere posto al vaglio del Pubblico Ministero che emetterà o meno il relativo nulla osta o autorizzazione e quindi trasmesso all’ufficiale dello stato civile.

 

Detta procedura  può essere esperita sia in presenza che in assenza di figli minori, di figli maggiorenni anche non economicamente autosufficienti, di figli incapaci o portatori di grave handicap, senza limitazioni. 

 

Tempi del divorzio congiunto 

Tempi del divorzio congiunto con negoziazione assistita: dalla sottoscrizione dell'accordo divorzile la procedura si completa mediamente in 1-2 mesi complessivi, con l'invio dell'atto al Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione definitiva. 

 

Tempi del divorzio congiunto in Tribunale: l'udienza di comparizione viene fissata normalmente entro 3-4 mesi dal deposito della domanda, a seconda del Foro adito mentre la sentenza di divorzio viene pubblicata e resa disponibile di regola entro un mese dall'udienza di comparizione dei coniugi.

 

Costi del processo di divorzio congiunto

Lo Studio Legale Armandola Marzano De Renzis, su richiesta del Cliente, fornisce un preventivo gratuito per l’assistenza legale per una procedura di divorzio congiunto, sia essa attraverso la negoziazione assistita, sia attraverso il ricorso giudiziale in Tribunale, con la possibilità di poter assistere ambedue i coniugi ovvero solo una parte, a seconda delle necessità di cui si abbia bisogno. 

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