Dettagli consulenza

Donazioni ricevute da entrambi i genitori: come si calcola la legittima quando le successioni sono due

08/09/2026

Donazioni ricevute da entrambi i genitori, in successioni distinte: la legittima si calcola insieme o separatamente?

Capita spesso: il padre muore per primo, magari anni prima della madre, e nel corso della vita entrambi hanno fatto donazioni ai figli, non sempre in parti uguali. Chi si accorge che un fratello o una sorella ha ricevuto di più si chiede se, per valutare la lesione della propria quota di legittima, si debba sommare tutto quello che è arrivato da entrambi i genitori in un unico conteggio. La risposta non è scontata, perché le due successioni restano formalmente distinte anche quando i genitori erano sposati e la famiglia ha sempre gestito il patrimonio come un'unica cosa. Vediamo quali sono i passaggi da seguire e le regole da conoscere.

In sintesi:

  • Le donazioni ricevute dal padre e quelle ricevute dalla madre non si sommano mai in un unico calcolo, anche se entrambe le successioni sono senza testamento.
  • Per ciascun genitore si ricostruisce una massa ereditaria autonoma, riunendo fittiziamente solo le donazioni fatte in vita da quel genitore (art. 556 c.c.).
  • La quota di legittima può essere diversa nelle due successioni, perché dipende dalla composizione della famiglia nel momento in cui ciascuna successione si è aperta.
  • Chi ritiene di essere stato leso deve valutare, separatamente, se agire in riduzione contro le donazioni del padre, della madre, o di entrambi.

Sospetti che tuo fratello o tua sorella abbia ricevuto più donazioni di te da entrambi i genitori?

Questa guida illustra le regole generali. Per la tua situazione specifica, lo Studio offre una consulenza dedicata, in sede a Roma o online.

Prenota una consulenzaChiama lo Studio

Le due eredità dei genitori vanno sommate in un unico calcolo della legittima?

No. Quando le donazioni ritenute lesive provengono da due persone diverse — il padre e la madre, deceduti in momenti diversi — la Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24242 del 30 luglio 2026, è netta sul punto: il legittimario deve procedere separatamente alla ricostruzione di ciascuna massa ereditaria, eseguendo per ognuna le operazioni previste dall'art. 556 c.c., senza mai trattare le due successioni come un'unica massa.

La ragione è semplice: gli atti di disposizione compiuti da ciascun genitore sono autonomi e riguardano un patrimonio diverso. Le donazioni fatte dal padre incidono solo sulla quota disponibile e sulla legittima della sua successione; quelle fatte dalla madre incidono solo sulla propria. Per questo, spiega l'ordinanza, gli atti lesivi compiuti da ciascun de cuius danno luogo a distinte azioni di riduzione, anche quando entrambi i genitori sono morti senza testamento.

Come si ricostruisce la massa ereditaria di ciascun genitore

Per ogni successione si segue lo stesso schema, ma applicato in modo autonomo. L'art. 556 c.c. stabilisce che, per determinare la quota di cui il defunto poteva disporre, "si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (...) e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre".

Questa operazione — la cosiddetta riunione fittizia — va compiuta una volta per la successione del padre (con le sole donazioni fatte da lui) e una volta per la successione della madre (con le sole donazioni fatte da lei). A questo si aggiunge l'imputazione, prevista dall'art. 564 c.c.: il legittimario che agisce in riduzione "deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti", salvo che ne sia stato espressamente dispensato. Anche l'imputazione si fa separatamente: si imputano alla legittima paterna solo le donazioni ricevute dal padre, e a quella materna solo le donazioni ricevute dalla madre.

La quota di legittima è sempre la stessa nelle due successioni?

Non necessariamente. La quota riservata ai figli non è un dato fisso: varia in base alla composizione della famiglia nel momento in cui si apre ciascuna successione. In particolare, la riserva spettante ai figli in concorso con il coniuge superstite (art. 542, comma 2, c.c.) è diversa da quella loro riservata quando il coniuge non è più in vita (art. 537, comma 2, c.c.).

Questo significa, in concreto, che se il padre muore per primo mentre la madre è ancora in vita, la quota di legittima dei figli in quella successione va calcolata tenendo conto del concorso con il coniuge superstite. Quando, anni dopo, muore anche la madre — ormai vedova — la quota di legittima dei figli nella sua successione si calcola invece senza quel concorso. Le due percentuali possono quindi non coincidere, e ogni valutazione sulla lesione va fatta con il parametro corretto per quella specifica successione.

Anche senza testamento può esserci lesione della legittima

Un equivoco frequente è pensare che, se un genitore muore senza testamento (successione legittima, o "ab intestato"), la legittima non possa mai essere lesa. Non è così. Se il genitore ha fatto in vita donazioni che superano la quota disponibile, si determina comunque una lesione, con il concorso della successione legittima e di quella necessaria: il legittimario può agire in riduzione contro le donazioni eccedenti, esattamente come farebbe in presenza di un testamento.

Questo aspetto conta molto nello scenario di due genitori con donazioni diverse: anche se nessuno dei due ha lasciato testamento, ciascuna delle due successioni può, separatamente, presentare una lesione della legittima da verificare con lo stesso metodo.

Un esempio pratico, puramente didattico

Per capire meglio il meccanismo, ecco un esempio con valori di fantasia, costruito solo a scopo esplicativo: non descrive un caso reale e non va usato per calcoli concreti.

Prima successione (esempio): la madre, quando il padre era ancora in vita

  • Quota applicabile: si calcola in concorso con il coniuge superstite (art. 542, comma 2, c.c.), perché il padre era ancora vivo.
  • Cosa si riunisce fittiziamente: solo i beni della madre al momento della morte e solo le donazioni fatte in vita da lei (art. 556 c.c.).
  • Cosa si imputa alla legittima: solo le donazioni ricevute dalla madre (art. 564 c.c.).
  • Eventuale azione di riduzione: riguarda esclusivamente gli atti di disposizione della madre.

Seconda successione (esempio): il padre, quando la madre non c'era più

  • Quota applicabile: si calcola senza concorso del coniuge (art. 537, comma 2, c.c.), perché la madre era già deceduta.
  • Cosa si riunisce fittiziamente: solo i beni del padre al momento della morte e solo le donazioni fatte in vita da lui.
  • Cosa si imputa alla legittima: solo le donazioni ricevute dal padre.
  • Eventuale azione di riduzione: riguarda esclusivamente gli atti di disposizione del padre, con un calcolo autonomo dal precedente.

Il risultato pratico è che un figlio può risultare leso nella successione della madre e non in quella del padre, o viceversa: ogni massa fa storia a sé, con propria quota, propria disponibile ed eventuale propria azione di riduzione.

Cosa fare in concreto se sospetti una disparità tra le donazioni ricevute dai due genitori

  1. Ricostruisci, per ciascun genitore separatamente, l'elenco dei beni caduti in successione e dei debiti esistenti al momento della morte.
  2. Individua tutte le donazioni fatte in vita da quel genitore, non solo quelle a favore tuo o di un fratello, ma tutte quelle rilevanti ai fini della riunione fittizia.
  3. Verifica le condizioni per agire, tra cui l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, richiesta dall'art. 564 c.c. per poter chiedere la riduzione.
  4. Calcola la quota di legittima applicabile a quella specifica successione, verificando se il coniuge era ancora in vita al momento dell'apertura.
  5. Ripeti lo stesso procedimento, in modo del tutto autonomo, per l'altra successione: non riportare i risultati da una massa all'altra.
  6. Se emerge una lesione in una o in entrambe le successioni, valuta con un legale quale azione di riduzione avviare e nei confronti di chi.

Quando rivolgersi a un avvocato

Tenere separate due masse ereditarie, due quote di legittima e due possibili azioni di riduzione richiede un metodo preciso: un errore nella ricostruzione di una massa, o nell'imputazione delle donazioni, può compromettere l'intera valutazione. È il momento di rivolgersi a un avvocato quando i beni donati non sono di semplice valutazione, quando i tempi per agire iniziano a stringere, o quando il confronto tra fratelli rischia di trasformarsi in un contenzioso sulla divisione dell'intero patrimonio ereditato.

Domande frequenti

Se i miei genitori sono morti entrambi senza testamento, l'eredità è comunque a rischio di lesione della legittima?

Sì. Anche in regime di successione legittima (senza testamento) può verificarsi la lesione della quota di riserva, se il genitore ha fatto in vita donazioni che eccedono la quota disponibile. In questo caso si determina il concorso tra successione legittima e successione necessaria, e il legittimario può comunque agire in riduzione contro le donazioni eccedenti.

Devo sommare le donazioni ricevute da mio padre e da mia madre per calcolare la legittima?

No. Le donazioni ricevute da genitori diversi non si sommano mai in un unico calcolo. La Cassazione (ordinanza n. 24242/2026) chiarisce che vanno tenute separate, perché ciascuna successione ha una propria massa ereditaria, una propria quota disponibile e una propria quota di legittima.

La quota di legittima dei figli cambia se il coniuge del genitore defunto era ancora in vita?

Sì, può cambiare. La riserva spettante ai figli quando concorrono con il coniuge superstite (art. 542, comma 2, c.c.) è diversa da quella loro riservata quando il coniuge non c'è più (art. 537, comma 2, c.c.). Per questo la quota calcolata nella prima successione può non coincidere con quella della seconda.

Posso agire in riduzione solo per le donazioni fatte da uno dei due genitori?

Sì. Le donazioni fatte da ciascun genitore danno luogo a un'azione di riduzione distinta, riferita solo a quella successione. Puoi quindi valutare di agire contro le donazioni di un solo genitore, se è in quella successione che riscontri una lesione della tua quota di legittima.

Cosa vuol dire "imputare" le donazioni ricevute alla mia quota di legittima?

Significa che, secondo l'art. 564 c.c., chi agisce in riduzione deve conteggiare, all'interno della propria quota di legittima, il valore delle donazioni già ricevute dallo stesso de cuius, salvo espressa dispensa. Anche questa imputazione va fatta separatamente per ciascuna successione, considerando solo le donazioni ricevute da quel genitore.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali: art. 556 c.c. (riunione fittizia e formazione della massa), art. 564 c.c. (condizioni per l'azione di riduzione e imputazione delle donazioni), art. 542, comma 2, c.c. e art. 537, comma 2, c.c. (quota di legittima dei figli, con e senza concorso del coniuge superstite), Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24242 del 30 luglio 2026. Aggiornato a settembre 2026.

Affronta il tuo caso con lo Studio

Quando le donazioni arrivano da due successioni distinte, un errore nel calcolo della legittima può costare la possibilità di far valere i propri diritti. Una valutazione mirata evita conteggi sbagliati e azioni proposte fuori tempo.

Prenota la tua consulenza

Donazioni ricevute da due genitori diversi? Le due eredità restano sempre distinte. Lo Studio Legale Armandola assiste a Roma e in tutta Italia, anche in consulenza online. Richiedi una consulenza per valutare la tua posizione.

Scopri di più sulle Successioni.

Contattaci Telefono: 068417185

Email: info@studioavvocatiroma.it

Sede: Corso Trieste 150, 00198 Roma

Prenota la tua consulenza dal calendario o inviaci una richiesta mediante il form che troverai nella pagina contatti

Prenota la tua consulenza

Contattaci per una consulenza online!

Scopri di più