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Cassazione Civile Sezioni Unite 19596/2020

Cassazione Civile Sezioni Unite 19596/2020

28/09/2020

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19596 hanno reso una pronuncia in merito alla questione dell'attivazione del procedimento di mediazione in seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo, dibattuta da tempo, statuendo, dopo varie pronunce di diverso avviso, che l'istanza di mediazione deve essere presentata dall'opposto, diversamente il giudice deve provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo.

Più precisamente dalla lettura del dispositivo emerge che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Sulla scorta di quanto sopra vi è dunque una situazione fattiva particolare secondo cui il condominio, ricorrente, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo diviene l'opposto, ossia il soggetto giuridico che, sebbene formalmente convenuto in giudizio, è in realtà l'attore della pretesa creditoria.

Consegue da ciò che sarà onere del condominio di attivare il procedimento di mediazione e chiamare l’opponente in sede di conciliazione, una volta superata l'udienza, che decide sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

Ove ciò non venisse attuato dal condominio, il decreto, dato atto del mancato esperimento del tentativo, andrebbe revocato per il non avveramento della condizione di procedibilità della domanda, nel caso delle azioni monitorie postergata a questa fase; appare evidente dunque che  come ulteriore conseguenza, ai sensi dell'art. 71-quater disp. att. c.c., per stare in mediazione l'amministratore necessiterà di una delibera che deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio.

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