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Cassazione 3661 e 3662 2020: assegno di divorzio quando non è dovuto o deve essere ridotto

Cassazione 3661 e 3662 2020: assegno di divorzio quando non è dovuto o deve essere ridotto

27/04/2020

La Corte di Cassazione con due specifiche ordinanze, n. 3661/2020 e 3662/2020, torna a pronunciarsi in materia di determinazione e quantificazione dell’assegno di divorzio.

Con la prima ordinanza gli Ermellini hanno infatti specificato che è da ritenersi congrua una riduzione dell'assegno di divorzio se la moglie, dopo la fine del matrimonio, non si attiva nella ricerca di un lavoro, mantenendo un atteggiamento di stasi passiva, gravando così l’ex marito di detto onere in maniera ingiustificata. 

Per i Giudici di Piazza Cavour infatti, devono valutarsi con particolare rilievo “le capacità dell'ex coniuge di procurarsi i mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali, piuttosto che, le occasioni concretamente avute dall'avente diritto di ottenere un lavoro; infatti se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e auto-responsabilità, non si può che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro, riversando sul coniuge più abbiente, l'esito della fine della vita matrimoniale."

In stretto contatto con la prima ordinanza è quanto stabilito nella successiva pronuncia di legittimità con la quale La Corte di Cassazione chiarisce che, nel riconoscere e quantificare l'assegno di divorzio è necessario tenere conto anche dell'inadeguatezza dei mezzi o dell'impossibilità oggettiva da parte del coniuge richiedente, di procurarsi autonomamente i mezzi necessari.

La Cassazione infatti nell’accogliere il ricorso del marito ha rinviato la definizione del giudizio alla Corte di Appello fissando l’obbligo di attenersi al principio di diritto secondo cui “ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.

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