La Corte di Cassazione con la sentenza della seconda Sezione Civile n. 16079 del 28 luglio 2020 in materia di successione ereditaria e precisamente del legato ha fissato un principio specifico in riferimento alla valutazione sull’applicabilità o meno dell’art. 628 c.c. (Disposizione a favore di persona incerta).
Più precisamente gli Ermellini hanno stabilito che ricorre l’ipotesi di disposizione a favore di soggetti determinati dallo stesso testatore non solo quando la disposizione sia stata dettata a vantaggio di soggetti nominativamente indicati.
Ma l’indicazione del nominativo non è l’unico criterio valido per la Corte di Cassazione essendo ritenuti altrettanto efficaci tutte le indicazioni poste dal testatore che siano in grado di determinare i beneficiari, in base ad indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché a quelle ad essa estrinseci, quali la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore, improntando l’operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall’art. 1367 c.c., da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria.

