Legittimario pretermesso: la Cassazione 2914/2020
La Corte di Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 7 febbraio 2020, n. 2914, in tema di successioni ereditarie ha precisato che se non c’è patrimonio residuo in quanto l’asse ereditario è stato integralmente svuotato in vita dal de cuius, il legittimario non assume la qualità di erede fintanto che non eserciterà l’azione di riduzione, con relativo provvedimento del giudice.
Nello specifico, ad avviso della Corte: in caso di assenza di relictum, non è necessaria la qualifica di erede ai fini dell’esercizio dell’azione di riduzione. Invero, qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificando totalmente un erede necessario, il legittimario che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, giacché, non sorgendo alcuna comunione ereditaria se non vi sia nulla da dividere, solo dopo l’esperimento vittorioso di tale azione egli è legittimato a promuovere od a partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per ottenere la porzione in natura a lui spettante dell’asse ereditario io (cfr. Cass., sent. n. 19527 del 2005).
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Prenota una consulenzaChiama lo StudioPerché il pretermesso non è erede finché non agisce
Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell’apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario (v. Cass., sent. n. 16635 del 2013).
La massima di cui alla citata sentenza richiama integralmente il disposto di cui all’articolo 564 1 comma del codice civile secondo cui, “il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità. Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne è decaduto”.
Le conseguenze pratiche per il legittimario escluso
Da quanto sopra esposto consegue che non si può chiedere la accettazione con beneficio di inventario, azione prodromica per poter aggredire donazioni e legati fatti a favore di soggetti che non siano anche coeredi, a chi non ha potuto assumere la qualifica di erede vista l’assenza di patrimonio ereditario.
Il legittimario escluso dal testamento può far valere i propri diritti: per valutare il caso concreto è possibile rivolgersi a un avvocato per successioni a Roma.
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