Il caso portato all’attenzione delle Sezioni Unite trae origine dalla condanna dell’imputato per avere, tra l’altro, coltivato due piante di marijuana, l’una dell’altezza di 1 metro con 18 rami e l’altra alta 1,15 m. con 20 rami.
La Cassazione fonda la sua pronuncia sulla distinzione tra “coltivazione imprenditoriale” e “coltivazione domestica” (quella, cioè, di minime dimensioni e finalizzata esclusivamente al consumo personale) ritenendo che la seconda sia penalmente irrilevante sebbene, in passato, venivano spesso equiparate e punite entrambe.
Tuttavia la Suprema Corte, per ancorare il concetto di coltivazione “casalinga” ad elementi oggettivi, ne individua i presupposti che devono essere tutti compresenti, ovvero la minima dimensione della coltivazione, il suo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale, la rudimentalità delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, la mancanza di indici di inserimento dell’attività nell’ambito del mercato degli stupefacenti, l’oggettiva destinazione di quanto prodotto all’uso personale esclusivo del coltivatore.
Inoltre i Giudici di Piazza Cavour, ricordando che oggetto di tutela della normativa sugli stupefacenti è la salute individuale e collettiva, ritengono che debba valutarsi l’offensività in concreto del bene tutelato e non in astratto. Con la conseguenza che il reato non sussisterà qualora si accerti che la coltivazione ha effettivamente prodotto una sostanza inidonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile.
Questo il principio affermato dalla Cassazione: Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore.
In conclusione:
A)Deve considerarsi lecita la coltivazione domestica, a fine di autoconsumo ed alle condizioni sopra elencate;
B)La detenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita, rimane soggetta alla sanzione amministrativa di cui all’art. 75 D.P.R. 309/1990.

