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La Corte di Cassazione sull’Assegno di Mantenimento: l’Ordinanza n. 3354/2025 e l’Onere della Ricerca di Lavoro

La Corte di Cassazione sull’Assegno di Mantenimento: l’Ordinanza n. 3354/2025 e l’Onere della Ricerca di Lavoro

19/02/2025

Con l’ordinanza n. 3354 del 10 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di fondamentale importanza in materia di separazione personale dei coniugi e riconoscimento dell’assegno di mantenimento. Il fulcro della decisione non è tanto legato al caso concreto, quanto al criterio giuridico secondo cui, quando vi sia un’accertata attitudine al lavoro proficuo di uno dei coniugi, diventa centrale l’onere di quest’ultimo di dimostrare la reale e concreta impossibilità di procurarsi un reddito adeguato attraverso un’occupazione.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che l’attitudine lavorativa, intesa come effettiva capacità di svolgere un’attività retribuita, deve essere valutata con riferimento a ogni elemento personale e ambientale, evitando valutazioni meramente astratte o ipotetiche. Ne consegue che il coniuge che richiede l’assegno di mantenimento non può limitarsi a far valere la propria disoccupazione o disparità reddituale rispetto all’altro, ma ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 156 c.c., di avere tentato di reperire un’occupazione confacente alle proprie attitudini professionali e di non esserci riuscito nonostante un’effettiva e diligente ricerca.
Tale interpretazione si fonda su due considerazioni di ordine sia sostanziale sia processuale. Da un lato, l’art. 156 c.c. riflette un dovere solidaristico post-coniugale, ma non può essere spinto fino al punto di compensare completamente l’inerzia di chi sarebbe in grado di lavorare. Dall’altro lato, in base ai canoni dell’ordinaria diligenza e alla regola generale per cui ciascuna parte è tenuta a fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda (artt. 115 e 116 c.p.c.), è indispensabile che chi invoca l’assegno di mantenimento dimostri di aver inviato curricula, sostenuto colloqui o quantomeno fatto tutto il possibile per trovarsi un impiego adeguato.
Il principio enunciato dalla Cassazione rafforza dunque la linea giurisprudenziale secondo cui il sostegno economico post-separazione è legittimamente riconosciuto se, e nella misura in cui, vi sia effettiva necessità che derivi da una reale impossibilità di provvedere al proprio mantenimento. Se, invece, emerge che il coniuge richiedente ha volontariamente rifiutato opportunità di lavoro o non ha saputo fornire una prova convincente delle ragioni dell’eventuale rifiuto, viene meno il presupposto di fatto che giustifica l’assegno. In questo senso, la decisione della Cassazione conferma che la valutazione del giudice non deve basarsi su ipotesi astratte, bensì sull’analisi di circostanze concrete, quali età, stato di salute, esperienze professionali, disponibilità di posizioni lavorative e ambito territoriale.
La pronuncia n. 3354 del 10 febbraio 2025 si inserisce dunque in un quadro già consolidato, segnando un ulteriore passo in direzione di una rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità economica fra ex coniugi. In tal modo, il giudice di merito è chiamato a verificare con attenzione l’esistenza di un effettivo squilibrio patrimoniale e reddituale e, contestualmente, il comportamento processuale di chi rivendica l’assegno: se viene appurato che la mancanza di redditi è imputabile a scarsa iniziativa o addirittura a un rifiuto ingiustificato di proposte lavorative adeguate, la richiesta di mantenimento sarà legittimamente respinta.
Questo orientamento conferma la direzione giurisprudenziale che guarda al mantenimento come a uno strumento di solidarietà successivo allo scioglimento del vincolo, ma al contempo esige che tale solidarietà trovi fondamento in una reale condizione di bisogno, non surrogabile dall’ordinaria diligenza del coniuge richiedente. L’assegno di mantenimento, in definitiva, non può estendersi fino a coprire ciò che l’istante potrebbe ragionevolmente procurarsi da solo se idoneo al lavoro e in assenza di insormontabili ostacoli personali o ambientali.

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