La revisione dell’assegno divorzile, disciplinata dall’articolo 9 della Legge n. 898 del 1970, costituisce uno strumento di fondamentale importanza per adeguare l’assetto economico stabilito al momento della pronuncia del divorzio alle sopravvenute esigenze delle parti. Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, la modifica dell’assegno può essere richiesta esclusivamente al ricorrere di “giustificati motivi”, ossia di fatti nuovi, effettivi e rilevanti, che abbiano concretamente inciso sulle condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi. È stato chiarito che l’autorità giudiziaria, in sede di revisione, non procede a una rivalutazione complessiva dei presupposti già esaminati in passato, ma si limita a verificare come e in che misura le circostanze sopraggiunte abbiano alterato il precedente equilibrio economico, adeguando di conseguenza l’entità dell’assegno o la stessa obbligazione di contribuzione.
L’orientamento prevalente esclude che il semplice mutamento dei criteri giurisprudenziali in materia di assegno divorzile integri di per sé un “giustificato motivo”, poiché è indispensabile riscontrare un effettivo deterioramento o miglioramento della situazione economica rispetto al momento del divorzio.
L’esigenza di parametrare tale valutazione alle concrete condizioni delle parti è ribadita, tra l’altro, da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1645 del 19 gennaio 2023, che sottolinea come il giudice debba attenersi al “diritto vivente” e quindi all’interpretazione normativa più aggiornata, ma senza trascurare l’accertamento in fatto dei “giustificati motivi”. Analogamente, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 354 del 10 gennaio 2023, evidenzia la necessità di un rigoroso controllo sull’effettività dei mutamenti e sul nesso causale tra questi ultimi e la nuova situazione reddituale instauratasi, con particolare riguardo alla sostenibilità dell’assegno per il soggetto obbligato.
Un ulteriore passo in avanti nell’analisi dei “giustificati motivi” emerge dalla recente Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Prima, n. 1482 del 21 gennaio 2025, che ha censurato la pronuncia della Corte d’Appello per non aver adeguatamente valutato le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, né verificato la sussistenza di “gravi motivi” idonei a modificare l’assegno in essere.
In particolare, la Corte ha richiamato la necessità di un esame comparativo delle rispettive situazioni economiche, in modo da stabilire se i cambiamenti intervenuti siano realmente tali da giustificare una variazione dell’assetto economico post matrimoniale. Questo orientamento rafforza la linea interpretativa già tracciata, ribadendo come l’esigenza di tutela dell’equilibrio tra gli ex coniugi debba sempre fondarsi su dati concreti e attuali.
In conclusione, la revisione dell’assegno divorzile richiede una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche delle parti, da valutarsi attraverso un’analisi comparativa che tenga conto dei redditi e del patrimonio di ciascun ex coniuge. Solo laddove queste trasformazioni siano tali da rompere l’equilibrio originario, il giudice potrà procedere a una rimodulazione dell’assegno, assicurando un equo bilanciamento di interessi.
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