La riforma del Condominio del 2012 ha ampliato i poteri dell’Amministratore del Condominio stabilendo che quest’ultimo debba attivarsi nei confronti di un condomino moroso entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è ricompreso, senza bisogno di autorizzazione dell’assemblea condominiale, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo nonostante l’eventuale opposizione.
L'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dello stesso, per il recupero del loro credito.

